stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2007, n. 23

Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-3-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 2007, n. 64 (in G.U. 19/05/2007, n.115).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2007)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 21-3-2007
al: 19-5-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di consentire il
risanamento strutturale e selettivo dei servizi sanitari regionali in
disavanzo  e  di  conseguire  gli obiettivi della manovra finanziaria
prevista  dalla  legge  27  dicembre  2006, n. 296 (legge finanziaria
2007);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'economia  e delle finanze e del Ministro della salute,
di  concerto  con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3,
del   decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2001, n. 405, concorre al
ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo
2001-2005 nei confronti delle regioni che:
a) al  fine  della  riduzione  strutturale  del disavanzo nel settore
   sanitario  sottoscrivono  l'accordo  con  lo  Stato per i piani di
   rientro  e  accedono  al  fondo transitorio di cui all'articolo 1,
   comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) al  fine  dell'ammortamento  del  debito  accumulato  fino  al  31
   dicembre  2005,  ai  sensi di quanto disposto dalla lettera e) del
   medesimo  articolo  1,  comma  796,  ed  in via ulteriore rispetto
   all'incremento  nella  misura  massima  dell'addizionale regionale
   all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche e dell'aliquota
   dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, destinano al
   settore  sanitario  in  modo  specifico, anche in via alternativa,
   quote di manovre fiscali gia' adottate o quote di tributi erariali
   attribuiti  alle regioni stesse ovvero, nei limiti dei poteri loro
   attribuiti   dalla   normativa   statale   di  riferimento  ed  in
   conformita'  ad  essa,  misure  fiscali  da  attivarsi sul proprio
   territorio,  in  modo  tale da assicurare complessivamente risorse
   superiori  rispetto  a  quelle  derivanti  dal predetto incremento
   nella misura massima.
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per
il  periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi
seguenti  fino  all'anno 2010, per le regioni che, con delibera della
Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione
entro  il 27 marzo 2007, approvano l'Accordo stipulato con i Ministri
della  salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
1,  comma  180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
1,  comma  796,  lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006,   n.   296,   l'addizionale   all'IRPEF   e   le  maggiorazioni
dell'aliquota  dell'IRAP  si applicano nella misura prevista al comma
174,  ultimo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del
2004.  Tali incrementi non si applicano nelle regioni nelle quali, in
attuazione  dell'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 311 del
2004,  e  successive modificazioni, sia scattato formalmente, in modo
automatico, l'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  e della maggiorazione dell'aliquota
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e, a seguito del
raggiungimento  dell'accordo  con  il Governo, di cui all'articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, tale innalzamento
non  sia  stato  applicato.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui
all'articolo  1,  comma  796,  lettera  b),  sesto, settimo ed ottavo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3.  Per  le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, a titolo di
regolazione  debitoria,  la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno
2007.  Le  predette  disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le
regioni  interessate  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentito il
Ministro  per  gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base
dei  debiti  accumulati  fino  al  31  dicembre 2005, della capacita'
fiscale   regionale   e   della   partecipazione   delle  regioni  al
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario.  Nell'ambito  dei predetti
piani  di rientro sono disciplinate le modalita' di monitoraggio e di
riscontro  dell'estinzione  dei  debiti.  Alla  relativa copertura si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.