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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 2005, n. 8

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2-2-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2005, n. 40 (in G.U. 25/03/2005, n.70).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2005)
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Testo in vigore dal: 2-2-2005
al: 25-3-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  1, 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni;
  Visti  gli  articoli  3,  secondo  comma,  20  e  21 della legge 17
febbraio 1968, n. 108;
  Visto l'articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di prevedere,
limitatamente  all'anno  2005,  l'anticipo  del  termine iniziale del
periodo  entro  cui  devono  tenersi le elezioni dei presidenti delle
province  e  dei  consigli  provinciali,  dei  sindaci e dei consigli
comunali,  al  fine  di  consentire  l'eventuale  abbinamento  con le
elezioni  dei  presidenti  e  dei  consigli  delle  regioni a statuto
ordinario,  nonche'  di proseguire il progetto di sperimentazione del
conteggio   informatizzato   dello  scrutinio  avviato  in  occasione
dell'elezione  dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
del 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i Ministri per gli affari
regionali,  per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle
finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
  Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione
               delle elezioni amministrative del 2005

  1.   Le  elezioni  dei  presidenti  delle  province,  dei  consigli
provinciali,  dei  sindaci  e  dei  consigli  comunali  si  svolgono,
limitatamente  al  turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile
ed il 15 giugno.
  2.  In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine
indicato  dall'articolo  2  della  legge  7  giugno  1991,  n. 182, e
successive modificazioni, e' anticipato al 10 febbraio e, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della
provincia,  presentate  al  Consiglio  nei due giorni successivi alla
data  di entrata in vigore del presente decreto, sono irrevocabili ed
immediatamente  efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla
data  medesima,  e  non ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano
alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.
  3.  I  comuni  sciolti  ai  sensi  dell'articolo  143  del  decreto
legislativo   18  agosto  2000,  n.  267,  sono  inseriti  nel  turno
elettorale  di  cui  al  comma  1  qualora il periodo di durata della
gestione  commissariale  si  concluda  entro  il giorno antecedente a
quello fissato per la votazione.