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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-7-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2016)
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Testo in vigore dal: 6-5-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n.  14,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge  comunitaria  2002  ed  in  particolare
l'articolo 31, recante  delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6
giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 maggio 2004; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri e della giustizia; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                             Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) testo unico bancario:  il  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni; 
    b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni; 
  ((c) attivita' finanziarie: il contante, gli strumenti  finanziari,
i crediti e con riferimento alle operazioni connesse con le  funzioni
del sistema delle banche  centrali  europee  e  dei  sistemi  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  r),  del  decreto  legislativo  12
aprile 2001, n. 210, le altre attivita' accettate a garanzia di  tali
operazioni;)) 
  ((c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un  contratto  con
il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell'articolo  4,
punto 1), della direttiva  2006/48/CE,  compresi  gli  enti  elencati
all'articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di
prestito;)) 
    d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di pegno o  il
contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprieta'
di attivita' finanziarie con funzione di garanzia,  ivi  compreso  il
contratto di pronti contro termine, e qualsiasi  altro  contratto  di
garanzia reale avente ad oggetto  attivita'  finanziarie  e  volto  a
garantire l'adempimento di  obbligazioni  finanziarie,  allorche'  le
parti contraenti rientrino in una delle seguenti categorie: 
      1) autorita'  pubbliche,  inclusi  gli  organismi  del  settore
pubblico degli Stati membri  incaricati  della  gestione  del  debito
pubblico o che intervengano in tale gestione o che siano  autorizzati
a  detenere  conti  dei  clienti,  con  l'esclusione  delle   imprese
assistite da garanzia pubblica; 
      2) banche centrali, la Banca centrale  europea,  la  Banca  dei
regolamenti internazionali, le banche multilaterali di sviluppo, come
definite all'articolo 1, punto 19,  della  direttiva  2000/12/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  marzo  2000,  il  Fondo
monetario internazionale e la Banca  europea  per  gli  investimenti;
((2)) 
      3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi: 
       a) enti creditizi, come definiti ((dall'articolo 4, punto  1),
       della  direttiva  2006/48/CE,  inclusi   gli   enti   elencati
       all'articolo 2)), della medesima direttiva; 
       b) imprese di investimento,  come  definite  dall'articolo  1,
       punto 2, della direttiva 93/22/CE del Consiglio, del 10 maggio
       1993; ((2)) 
       c) enti finanziari, come definiti ((dall'articolo 4, punto 5),
       della direttiva 2006/48/CE)); 
       d) imprese di assicurazione, come  definite  dall'articolo  1,
       lettera a), della direttiva 92/49/CEE del  Consiglio,  del  18
       giugno 1992, e dall'articolo 1, lettera  a),  della  direttiva
       92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992; ((2)) 
       e) organismi di investimento collettivo in  valori  mobiliari,
       quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 2,  della  direttiva
       85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985; 
       f) societa' di gestione, quali definite  dall'articolo  1-bis,
       paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del  20
       dicembre 1985; 
      4) controparti centrali, agenti  di  regolamento  o  stanze  di
compensazione,  quali  definiti   dalla   direttiva   98/26/CE,   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998,  articolo  2,
rispettivamente alle lettere c), d) ed e), inclusi enti analoghi  che
operano  sui   mercati   dei   contratti   futures,   come   definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del testo unico della  finanza,
delle opzioni e dei prodotti finanziari  derivati  non  sottoposti  a
tale direttiva; 
      5) persone diverse dalle persone  fisiche,  incluse  imprese  e
associazioni prive di personalita' giuridica, purche' la  controparte
sia un ente definito ai numeri da 1) a 4); 
    e)  clausola  di  integrazione:  la  clausola  del  contratto  di
garanzia finanziaria che prevede l'obbligo di prestare  una  garanzia
finanziaria o di integrare la garanzia finanziaria gia' prestata: 
      1)  in  caso  di  variazione   dell'importo   dell'obbligazione
finanziaria garantita, a seguito di variazione dei valori di  mercato
correnti, o del valore della garanzia originariamente prestata; 
      2)  in  caso  di  variazione   dell'importo   dell'obbligazione
finanziaria garantita per causa diversa da quella di  cui  al  numero
1); 
    f) clausola di interruzione dei rapporti e  pagamento  del  saldo
netto, clausola di "close-out netting": la clausola di  un  contratto
di garanzia finanziaria o di un contratto che comprende un  contratto
di  garanziafinanziaria  oppure,  in  mancanza  di   una   previsione
contrattuale, una norma di legge in  base  alla  quale,  in  caso  di
evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria: 
      1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e vengono
convertite nell'obbligazione di  versare  un  importo  pari  al  loro
valore corrente  stimato,  oppure  esse  sono  estinte  e  sostituite
dall'obbligazione di versare tale importo, ovvero 
      2) viene calcolato il debito di ciascuna  parte  nei  confronti
dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni e viene determinata
la somma netta globale risultante dal saldo e dovuta dalla  parte  il
cui debito e' piu' elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti; 
    g)  clausola  di  sostituzione:  la  clausola  del  contratto  di
garanzia finanziaria che prevede la  possibilita'  di  sostituire  in
tutto  o  in  parte  l'oggetto,  nei  limiti  di  valore   dei   beni
originariamente costituiti in garanzia; 
    h) contante: denaro accreditato su un conto od  analoghi  crediti
alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario; 
    i)   evento    determinante    l'escussione    della    garanzia:
l'inadempimento o qualsiasi altro evento  analogo  convenuto  fra  le
parti il cui verificarsi da' diritto al beneficiario della  garanzia,
in  base  al  contratto  o  per  effetto  di  legge,   di   procedere
all'escussione della garanzia finanziaria o di attivare  la  clausola
di "close-outnetting"; 
    l) garanzia equivalente: quando la  garanzia  ha  ad  oggetto  il
contante, un ammontare dello stesso importo e  nella  stessa  valuta;
quando la garanzia ha  ad  oggetto  strumenti  finanziari,  strumenti
finanziari del  medesimo  emittente  o  debitore,  appartenenti  alla
medesima emissione o classe e con  stesso  importo  nominale,  stessa
valuta e stessa  descrizione  o,  quando  il  contratto  di  garanzia
finanziaria  prevede  il  trasferimento   di   altre   attivita'   al
verificarsi  di  un  evento  che  riguardi  o   influenzi   strumenti
finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre attivita'; 
    m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    n) giorno e momento di apertura di una procedura di risanamento o
di liquidazione: il giorno e il  momento  in  cui  si  producono  gli
effetti  di  sospensione  dei  pagamenti  delle   passivita'   o   di
restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni  dell'articolo
3, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210; 
    o) obbligazioni finanziarie: le obbligazioni, anche  condizionali
ovvero future, al pagamento  di  una  somma  di  denaro  ovvero  alla
consegna di strumenti  finanziari,  anche  qualora  il  debitore  sia
persona diversa dal datore della garanzia; 
    p)   obbligazioni   finanziarie   garantite:   le    obbligazioni
finanziarie assistite da un contratto di garanzia finanziaria; 
    q) prestazione della garanzia: l'avvenuto compimento degli  atti,
quali la consegna, il trasferimento, la registrazione delle attivita'
finanziarie, in  esito  ai  quali  le  attivita'  finanziarie  stesse
risultino nel possesso o sotto il controllo  del  beneficiario  della
garanzia o di persona che agisce per conto  di  quest'ultimo  o,  nel
caso di pegno o di cessione del credito, ((la consegna  per  iscritto
di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione
del credito)); (1) 
    r) procedure di  liquidazione:  il  fallimento,  la  liquidazione
coatta amministrativa,  nonche'  ogni  altra  misura  destinata  alla
liquidazione  delle  imprese  e  che  comportano  l'intervento  delle
autorita' amministrative o giudiziarie; 
    s) procedure di risanamento:  l'amministrazione  controllata,  il
concordato preventivo, il provvedimento di sospensione dei  pagamenti
delle passivita' e delle restituzioni dei  beni  ai  terzi  ai  sensi
degli articoli 74, 77,  comma  2,  107,  comma  6,  del  testo  unico
bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico della finanza,
nonche' ogni altra misura destinata al risanamento  delle  imprese  e
che incide sui diritti dei terzi; 
    t)  strumenti  finanziari:  gli  strumenti  finanziati   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad e), del testo  unico  della
finanza  e  gli  altri   individuati   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta  della  Banca  d'Italia  e
della Commissione nazionale per le societa' e la Borsa, in  relazione
alle previsioni della direttiva 2002/47/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 6 giugno 2002. 
                                                                ((2)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 9 ottobre 2008,  n.  155,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 4 dicembre 2008, n. 190, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidita', la  Banca
d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti  mediante  pegno  o
cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei
confronti del debitore e  dei  terzi  aventi  causa,  all'atto  della
sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga  agli
articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma
1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  21
maggio 2004, n. 170". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "alla lettera d),  numero
2), le parole: «all'articolo 1, punto 19, della direttiva  2000/12/CE
del 20 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato VI,
parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE»"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che "alla lettera d),  numero
3), lettera b), le parole: «dall'articolo 1, punto 2, della direttiva
93/22/CE del 10 maggio 1993  del  Consiglio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'articolo 4, paragrafo 1, punto  1),  della  direttiva
2004/39/CE»"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera g)) che "alla lettera d),  numero
3), lettera d),  le  parole:  «dall'articolo  1,  lettera  a),  della
direttiva  92/96/CEE  del  10  novembre  1992  del  Consiglio»   sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),
della direttiva 2002/83/CE»"; 
  - (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto
legislativo, ad eccezione di quella  contenuta  nell'articolo  3,  si
applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".