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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 210

Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal:  23-8-2012
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Art. 3

Apertura della procedura di insolvenza
1. Ai fini del presente decreto si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in Italia il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passività e della restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni applicabili alle singole procedure.
2. Nel caso delle procedure di liquidazione coatta amministrativa previste dal testo unico bancario e dal testo unico finanza gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento dell'insediamento dei commissari liquidatori, e comunque dal terzo giorno successivo alla data del provvedimento che dispone la liquidazione. Il momento dell'insediamento dei commissari liquidatori è rilevato dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale di cui all'articolo 85 del testo unico bancario.
3. Nel caso di pronuncia dell'autorità giudiziaria gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento del deposito della sentenza, che a tal fine deve essere attestato in calce dal cancelliere con l'indicazione anche dell'ora e del minuto.
4. L'autorità giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura d'insolvenza.
5. La Banca d'Italia riceve la notifica dell'apertura di procedure di insolvenza negli altri Stati membri dell'Unione europea.
((
6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonché al CERS, alle autorità designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, all'AESFEM e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.
))
7. Si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti della procedura di insolvenza, se la notifica indicata nel comma 5 perviene alla Banca d'Italia entro lo stesso giorno. In ogni altro caso, si considera momento di apertura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura di insolvenza.
8. Se una procedura d'insolvenza aperta in uno Stato non appartenente all'Unione europea produce gli effetti di cui al comma 1 nel territorio italiano, si considera momento di apertura della procedura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura.
9. Nei casi di cui ai commi 7, secondo periodo, e 8 i sistemi italiani comunicano immediatamente alla Banca d'Italia il momento e le modalità con le quali sono stati informati dell'apertura della procedura.