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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2003, n. 15

Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali.

note: Entrata in vigore del decret: 9-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2003, n. 62 (in G.U. 09/04/2003, n.83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2003)
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Testo in vigore dal: 9-2-2003
al: 9-4-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   fronteggiare   le   esigenze   derivanti   dalla
prosecuzione  degli  interventi  e  dall'opera  di  ricostruzione nei
territori colpiti da calamita' naturali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli
interventi  e  dall'opera  di  ricostruzione nei territori colpiti da
calamita'  naturali  che  abbiano  formato  oggetto  di  disposizioni
legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza
ai  sensi  dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
provvedere  con  contributi  quindicennali  ai  mutui  che i soggetti
competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati
i  limiti  di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I
predetti  mutui,  nonche'  quelli attivabili sulla base del limite di
impegno  di  cui  al  comma  2, possono essere stipulati con la Banca
europea  per  gli  investimenti,  la  Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa,  la  Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all'esercizio   dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della
legge  27 dicembre 2002, n. 289, e' destinata alle medesime finalita'
di  cui  al  comma  1 una quota parte, pari a 20 milioni di euro, del
limite  di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi
dell'articolo  13,  comma  1,  della  legge 1 agosto 2002, n. 166. Al
relativo   onere   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla  predetta  disposizione
legislativa.
  3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si
provvede  con  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottate  ai  sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente
della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle province
autonome  di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta
per  cento  delle  risorse disponibili e' destinata a fronteggiare le
esigenze  derivanti  dalle  situazioni emergenziali di cui ai decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in data 29 e 31 ottobre
2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002,
in  data  8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267
del  14  novembre  2002,  in  data 29 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio
2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003.
Le  procedure  e  le  modalita' per l'utilizzo delle predette risorse
sono  stabilite  anche  con  ordinanze  presidenziali  della medesima
natura.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1, pari a 38
milioni  di  euro  per  l'anno  2003  ed a 48 milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2004,  si  provvede,  per gli anni 2003, 2004 e
2005,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5.  La  quota dei limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1,
della  legge 1 agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attivita' di
istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale
previsto  dal  medesimo  articolo, e' assegnata alla Cassa depositi e
prestiti  per  il  rimborso  delle  anticipazioni  che la medesima e'
autorizzata  a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei
limiti   fissati   annualmente   con   decreto   del  Ministro  delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, per consentire l'espletamento delle
attivita'  di istruttoria e monitoraggio di cui all'articolo 2, commi
3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
  6.  Le  anticipazioni  di  cui  al comma 5 sono versate dalla Cassa
depositi  e  prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate  su  un  capitolo  di  nuova istituzione delle pertinenti
unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.