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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 24 ottobre 2001, n. 407

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi a favore delle emittenti televisive locali ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/12/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  1-1-2002
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, recante il "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva";
Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, concernente il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78, recante il "Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri";
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 14 luglio 1999, n. 105, con la quale è stata approvata l'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 23 febbraio 2000, n. 95, con la quale è stata approvata l'ulteriore integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2000 supplemento ordinario n. 65, con cui è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'articolo 23;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo 23 della predetta legge 5 marzo 2001, n. 57;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 settembre 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Beneficiari e ripartizione delle somme stanziate
1. Possono beneficiare del contributo previsto dall'articolo 23, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, di seguito denominata "la legge", i soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1 settembre 1999.
2. Le somme stanziate dall'articolo 23, comma 3, della legge, nel limite di lire 165,3 miliardi per l'anno 2000, di lire 84,8 miliardi per l'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi per l'anno 2002, sono attribuite agli aventi titolo quale contributo alle spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e per l'ammodernamento degli impianti medesimi, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
3. Il contributo per le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive è attribuito nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per il trasferimento degli impianti televisivi.
4. Il contributo per l'ammodernamento degli impianti è attribuito per le seguenti categorie di interventi:
a) azioni di risanamento degli impianti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001;
b) sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento per liberazione delle bande di frequenze attribuite al servizio UMTS - IMT 2000;
c) sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento e per diffusione per l'adeguamento al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
d) sostituzione in tecnica digitale degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri.
5. I contributi previsti dai commi 2, 3 e 4 sono erogati agli aventi titolo, in misura
((non superiore all'80 per cento))
delle spese sostenute debitamente documentate. La percentuale è fissata in misura uguale per tutti i richiedenti. Nel caso in cui il totale delle richieste superi l'ammontare complessivo delle somme annualmente stanziate, la percentuale stessa è ridotta nella misura necessaria a rispettare il limite di stanziamento.