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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 87

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2003)
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Testo in vigore dal: 17-4-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di
"riordino  delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo forestale dello Stato";
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  ed  in
particolare l'articolo 4;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare l'articolo 55, comma 8;
  Vista  la  legge  30  novembre  2000, n. 356, recante "Disposizioni
riguardanti  il  personale  delle  forze  armate  e  delle  forze  di
polizia";
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
  Acquisiti  i  pareri  delle  organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con i Ministri dell'ambiente, per la funzione pubblica,
dell'interno  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione
economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le
modificazioni di cui agli articoli seguenti.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 201, in
          materia  di  "riordino  delle  carriere  del  personale non
          direttivo  e non dirigente del Corpo forestale dello Stato"
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
              - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
          "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
          materia   di   agricoltura   e   pesca  e  riorganizzazione
          dell'Amministrazione centrale" e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1997. Il testo dell'art. 4 e'
          il seguente:
              "Art.  4. - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997
          si  provvede  alla  individuazione dei beni e delle risorse
          finanziarie   umane,   strumentali   e   organizzative   da
          trasferire  alle  regioni, ivi compresi i beni e le risorse
          finanziarie,  umane,  strumentali e organizzative del Corpo
          forestale  dello  Stato,  non necessari all'esercizio delle
          funzioni di competenza statale.
              2.   Al   riordinamento   delle  strutture  centrali  e
          periferiche  interessate  dal  conferimento  di  funzioni e
          compiti  di  cui  al  presente decreto, si provvede a norma
          dell'art.  3,  comma 1, lettera d), e dell'art. 7, comma 3,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento
          le  funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano
          attribuiti  alla  responsabilita'  degli  uffici secondo il
          riparto   delle   competenze  precedente  al  riordinamento
          stesso.".
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59",  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 203 del 30 agosto
          1999 - supplemento ordinario n. 163. Il testo dell'art. 55,
          comma 8 e' il seguente:
                "8.  A  far  data  dal  1o gennaio  2000, le funzioni
          relative   al   settore   agroindustriale   esercitate  dal
          Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le
          inerenti   risorse,   al   Ministero   dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato.   Per  l'esercizio  delle
          funzioni  di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto
          legislativo  il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo
          forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale
          dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi
          dell'art.  4,  comma  2,  del  decreto legislativo 4 giugno
          1997,  n.  143, contestualmente alla emanazione del decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
          4,  comma  1,  del  medesimo decreto legislativo n. 143 del
          1997.".
              -   La   legge   30 novembre   2000,  n.  356,  recante
          "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e
          delle  Forze  di  polizia"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2000.
              -   La   legge   23 dicembre   2000,  n.  388,  recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)"  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
          2000 - supplemento ordinario n. 219.
          Note all'art. 1:
              -  Per  i riferimenti al decreto legislativo n. 201 del
          1995 si veda nelle note alle premesse.