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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 53

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Poliza di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2012)
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Testo in vigore dal: 3-8-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Vista  la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  ed  in
particolare l'articolo 3;
   Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
   Visto  l'articolo  9,  comma  1, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
recante   delega   al   Governo   per  l'emanazione  di  disposizioni
integrative  e  correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del  personale  non
direttivo della Polizia di Stato;
   Visto  l'articolo  50  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in
particolare i commi 9 e 11;
   Vista  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
   Acquisiti  i  pareri  delle organizzazioni sindacali del personale
della   Polizia  di  Stato  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale;
   Acquisiti  i  pareri  delle  competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
   Ritenuto di non poter accogliere la condizione espressa al punto 1
del  parere  reso  dalla  competente  Commissione  della  Camera  dei
Deputati,   per   esigenze  di  allineamento  con  la  posizione  del
corrispondente personale delle altre Forze di polizia;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2001;
   Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  per  la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA
il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1.  All'articolo  1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197,
sono appostate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
   4-bis. L'articolo 6 del decreto del Presidente Della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, costituito dai seguenti:

   "Art. 6 (Nomina ad agente)
   1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico
concorso,  al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
   a) godimento dei diritti politici;
   b)  eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo
3,  comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica,
psichica  e  attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti
stabiliti  con  regolamento  del Ministro dell'interno, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
   e)  qualita'  morali  e di condotta previste dalle disposizioni di
cui all'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.
   2.  Al  concorso  non  sono  ammessi coloro che sono stati espulsi
dalle  forze  armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici; che hanno riportato condanna a pena detentiva per
delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
   3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni di legge o di regolamento
relative all'immissione nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato
del  personale  assunto  ai  sensi  dada legge 8 luglio 1980, n. 343,
dell'articolo  3,  comma  65,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537,e
dell'articolo  6,  comma  4,  della  legge  31  marzo 2000, n. 78. Le
specializzazioni  conseguite  nella  forza armata di provenienza sono
riconosciute  valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia
di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti
dal   presente   comma   sono  attribuita  agli  altri  aspiranti  al
reclutamento di cui ai commi precedenti.
   4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di
formazione sono nominati allievi agenti di polizia.
   5.  Possono  essere  inoltre  nominati allievi agenti, nell'ambito
delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di
formazione  utile,  il  coniuge  ed  i  figli  superstiti,  nonche' i
fratelli,  qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di
Polizia  deceduti  o  resi  permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della capacita'
lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma
1,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  i  quali  ne faccino
richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
   6.  Le  disposizioni  di cui al comma 5 si applicano, altresi', al
coniuge  ed  ai  figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici
superstiti,  degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi
permanentemente  invalidi  al servizio, con invalidita' non inferiore
all'ottanta  per  cento  della  capacita'  lavorativa, per effetto di
ferite    o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
internazionali di pace.
   7.  Con  regolamento  Ministro  dell'interno,  da emanare ai sensi
articolo  17,  comma  3  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, sono
stabilite  le  modalita'  di  svolgimento  del concorso e delle altre
procedure   di   reclutamento,   la  composizione  della  commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.

   Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti) 1. Gli allievi
agenti di polizia frequentano un corso della durata di dodici mesi di
cui nove mesi di formazione presso le scuole per agenti e tre mesi di
applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
   2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono
essere  impiegati  in  servizi  operativi  di  istituto, salvo quelli
previsti   dal  relativo  piano  di  studi  e  salvo  che  sussistano
eccezionali  esigenze  di ordine pubblico. Gli allievi agenti durante
il  periodo  di formazione sono sottoposti a selezione attitudine per
l'assegnazione  a  servizi che richiedano particolare qualificazione.
Al  termine  dello  stesso  il  direttore  della  scuola,  sentito il
comitato  direttivo,  esprime il giudizio di idoneita' al servizio di
polizia  nei  confronti  degli  allievi  che abbiano superato l'esame
teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti
in  prova  e  avviati  all'espletamento  di  periodo  di applicazione
pratica.
   3.  L'applicazione pratica e' svolta con le modalita' previste dal
regolamento  di cui al comma 6. Al termine della stessa gli agenti in
prova conseguiranno la nomina ad agente di polizia, sulla base di una
relazione  del funzionario responsabile del reparto o del funzionario
dirigente  dell'ufficio  presso  cui  sono  applicati.  Essi prestano
giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del
periodo di fondazione di cui al comma 2.
   4.  Gli  agenti  in  prova  sono  ammessi a ripetere, per una sola
volta,  il  periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del
funzionario dirigente dell'ufficio o reparto cui sono applicati.
   5.  Gli agenti in prova durante il periodo di applicazione pratica
hanno  la  qualifica  di  agente di pubblica sicurezza e di agente di
polizia giudiziaria.
   6.  Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, 400, sono
stabiliti  le modalita' di svolgimento dei periodi di fondazione e di
applicazione  pratica,  nonche'  i  criteri  per  la formulazione dei
giudizi di idoneita'.

   Art. 6-ter. (Dimissioni dai corsi)
   1. Sono dimessi dal corso:
   a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine
del periodo di formazione;
   b)  gli  allievi  che non siano riconosciuti idonei al servizio di
polizia;
   c)  gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare
al corso;
   d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi
motivo  assenti  dal  corso  per  piu'  di sessanta giorni, anche non
consecutivi,  ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata
da  infermita'  contratta  durante il corso; in quest'ultimo caso gli
allievi  e  gli  agenti  in  prova,  dopo  la  riacquistata idoneita'
fisico-psichica,  sono  ammessi,  rispettivamente,  a  partecipare al
primo  corso  successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo
di  applicazione  pratica;  ((gli  agenti in prova e)) gli allievi di
sesso  femminile,  la  cui  assenza  oltre  trenta  giorni  sia stata
determinata  da  maternita',  sono  ammessi  a ripetere il periodo di
applicazione  pratica  e  a  partecipare al primo corso successivo ai
periodi  di  assenza dal lavoro ((previsti)) dalle disposizioni sulla
tutela delle lavoratrici madri;
   e) gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione
pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 4.
   2.  Gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova  inquadrati nei gruppi
sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di
interesse  nazionale  od  olimpico dalle rispettive federazioni o dal
CONI  potranno  eventualmente  essere  autorizzati  ad assentarsi, in
deroga  ai  termini  di  cui  al  comma 1, lettera d), su specifica e
motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
   3.  Sono  espulsi  dal  corso  gli  allievi  e gli agenti in prova
responsabili  di  mancanze  punibili  con  sanzioni disciplinari piu'
gravi della deplorazione.
   4.  I  provvedimenti  di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati  con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola
   5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto
con l'amministrazione.

   Art.  6-quater  (Addestramento  e  corsi  di specializzazione e di
aggiornamento  per  agenti)  1.  Conseguita  la  nomina in ruolo, gli
agenti  di  polizia,  sulla  base della selezione di cui all'articolo
6-bis  e  di  uno  specifico  rapporto  sulle qualita' professionali,
redatto  dal  funzionario  responsabile del reparto o dal funzionario
dirigente  dell'ufficio  presso  cui  hanno  compiuto  il  periodo di
applicazione  pratica, possono essere destinati alle specialita' o ai
servizi  che  richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi
frequentano corsi di specializzazione, la cui durata e' stabilita con
decreto  del  capo  della  polizia-direttore  generale della pubblica
sicurezza.
   2.  Durante  il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione
gli  agenti  non  possono  essere  impiegati  in attivita' diverse da
quelle  del  servizio  cui  debbono  essere  destinati,  se  non  per
eccezionali  esigenze  di  servizio  e su disposizione del capo della
polizia-direttore   generale   della  pubblica  sicurezza.  Ove  cio'
comporti   l'interruzione   del  corso  per  un  periodo  complessivo
superiore  ad  un  quarto  della sua durata, esso e' prorogato per un
periodo pari alla durata della interruzione.
   3.   Entro   il  biennio  dalla  conclusione  del  corso  previsto
all'articolo  6-bis, gli agenti di polizia svolgono presso gli uffici
o reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata
complessiva non inferiore a tre mesi.
   b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
   "8-bis.  Dopo  l'articolo  12  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' inserito il seguente:
   Art. 12-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli assistenti
capo)
   1.  Agli assistenti capo che abbiano murato otto anni di effettivo
servizio  nella  qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo
restando quanto previsto dal comma 2.
   2.  Lo  scatto  aggiuntivo  non e' attribuito al personale che nel
triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o
che  nel  biennio  precedente abbia riportato una sanzione piu' grave
della deplorazione.
   3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990,
n.  55  e  successive  modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare  per  l'applicazione  di  una  sanzione piu' grave della
deplorazione,  l'attribuzione  dello scatto aggiuntivo avviene, anche
con   effetto   retroattivo,   dopo   la   definizione  dei  relativi
procedimenti,   fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2.  Si
applicano  le  disposizioni  contenute  negli  articoli  94  e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."