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DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2001, n. 22

Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2013)
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Testo in vigore dal:  10-3-2001 al: 9-2-2013
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 22 e l'allegato A;
Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);
Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ed in particolare gli articoli 8 e 9 relativi alla istituzione dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e degli affari esteri;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Scorte petrolifere di riserva
1. Le scorte petrolifere di riserva del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 maggio.
2. All'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, si provvede entro la data del 31 luglio di ogni anno.
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999".
- L'art. 22 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, così recita:
"Art. 22 (Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;
b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilità di tali informazioni alle parti interessate;
c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
d) prevedere la possibilità di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.".
- L'allegato A della succitata legge n. 526/1999 riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.
- La legge 7 novembre 1977, n. 883, reca: "Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974".
- La direttiva 98/93/CE è pubblicata in GUCE n. L 358 del 31 dicembre 1998.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, reca: "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così recitano:
"Art. 8 (Agenzia delle scorte). - 1. È costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, che gestisce le scorte obbligatorie, sulla base delle immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CEE.
2. All'agenzia partecipano, obbligatoriamente, in qualità di soci tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di depositi fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte che, comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei medesimi soggetti, senza oneri a carico dell'agenzia la quale dispone le necessarie verifiche. Nei casi di controllo societario, diretto o indiretto, partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. Sono organi dell'agenzia: l'assemblea dei soci, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con diritto di voto unitario, nonché, senza diritto di voto, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre rappresentanti dei gestori non partecipati da soci dell'agenzia o da soggetti da essi controllati. Un rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra indicate assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione alle quali partecipa, di diritto, il competente direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva lo statuto dell'agenzia e può formulare osservazioni sulle norme interne di funzionamento, che devono essergli previamente comunicate dall'agenzia stessa.
Art. 9 (Compiti dell'agenzia). - 1. L'agenzia provvede a:
a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilità di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti;
b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi;
c) garantire la disponibilità di stoccaggio per gli operatori;
d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del Paese;
e) verificare le capacità di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacità di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali;
g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permute;
h) determinare la capacità disponibile per gli operatori nei singoli impianti;
i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione;
l) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati previsti dal comma 4 del presente articolo e ogni altro dato richiesto, al fine della pubblicazione di cui allo stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. L'agenzia individua annualmente le spese per il proprio funzionamento, il contributo in quota fissa a carico dei soci, nonché il contributo variabile calcolato sulla quantità di prodotto immesso al consumo nell'anno precedente dai soci e dalle eventuali società controllate, con proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li determina con proprio decreto.
3. Il costo della scorta, già incluso nel prezzo al consumo, è separato contabilmente dal prezzo del prodotto.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati concernenti l'attività dell'agenzia e, in particolare, il livello delle capacità utilizzate nei singoli impianti, le capacità disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione.".