stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2000, n. 308

Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari.

nascondi
Testo in vigore dal:  14-11-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha introdotto l'articolo 3-sexies, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, perfezionamento e revisione del sistema catastale, imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in relazione alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;
Visto l'articolo 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente il pagamento con mezzi diversi dal contante;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

"il seguente regolamento:

Art. 1

Trasmissione telematica di atti implicanti l'impiego della firma digitale
1. Gli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative disposizioni di attuazione, assolvono l'obbligo della registrazione, della trascrizione, dell'iscrizione, dell'annotazione dei registi immobiliari e della voltura catastale con procedura telematica, in osservanza delle disposizioni degli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. La procedura di cui al comma 1 non deve comportare oneri economici per l'Amministrazione finanziaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9:
"Art. 1 (Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili). - 1.
Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dopo l'art. 3, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3-bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica.
3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le modalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale .
"Art. 3-ter (Procedure di controllo sulle autoliquidazioni). - 1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificato, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all'art. 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'amminitrazione finanziaria .
"Art. 3-quater (Modifica alla normativa in materia di imposta di registro). - 1. Nell'art. 42, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente: `1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro casò. .".
"Art. 3-quinquies (Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo). - 1. Nell'art. 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente `1-bis. - Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: lire 320.000.';
b) nelle note, è aggiunta in fine, la seguente:
`1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematicà. .
"Art. 3-sexies (Disposizioni di attuazione). - 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono approvate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:
a) imposta di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
d) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;
e) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'art. 3-bis .".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, reca: "Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati da enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro a norma dell'art. 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2 - supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, reca: "Disciplina dell'imposta di bollo" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292 - supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, reca: "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292 - supplemento ordinario.
- Il decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, reca: "Perfezionamento e revisione del sistema catastale".
- La legge 27 febbraio 1985, n. 52, reca: "Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 1985).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99 - supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277 - supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa":
"2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni".
- Si riporta il testo dell'art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica":
"39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
40. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze".
- Il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 162/I del 19 giugno 1997.
- Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 76 del 28 settembre 1998.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è riportato alle note alle premesse nel testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9.