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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 aprile 2000, n. 134

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2008)
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Testo in vigore dal: 9-6-2000
al: 22-9-2008
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                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  3  febbraio  1993,  n.  29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il C.C.N.L. del personale dipendente del comparto Ministeri,
sottoscritto  in  data  16  febbraio 1999 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 febbraio 1999, valido per il quadriennio 1998/2001;
  Visto  l'articolo  18  della  legge  11  febbraio 1994, n.109, come
modificato  dal comma 4, dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999,
n.144;
  Visti  i verbali degli accordi raggiunti in data 23 dicembre 1999 e
in  data  26  gennaio  2000,  in sede di contrattazione decentrata di
amministrazione  con  il quale sono stati stabiliti le modalita' ed i
criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
  Visto  l'articolo  17,  comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 3 aprile 2000;
  Vista  la  comunicazione  effettuata  con nota n. 615248 in data 11
aprile  2000  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  La  somma  di  cui  al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  e successive modifiche ed integrazioni, e'
ripartita dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.
  2.  Il  personale  destinatario  della  somma  di cui al comma 1 e'
individuato,  in  base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge
17  maggio  1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento,
gli   incaricati  della  redazione  del  progetto,  del  piano  della
sicurezza,  della  direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i
loro collaboratori.
  3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e
da   corrispondere   al   personale  di  cui  al  comma  2,  e'  data
dall'addizione  di  una delle aliquote percentuali di cui al seguente
punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
a) aliquota  percentuale  relativa all'entita' dell'opera determinata
   come di seguito:
   1)  0,75%  per  progetti  il  cui importo posto a base di gara non
   ecceda L. 300.000.000 (e 154.937,07);
   2)  0,70%  per  progetti  il  cui  importo  posto a base di gara e
   compreso  tra  L. 300.000.000 (e 154.937.07) e L. 1.500.000.000 (e
   774.685,35);
   3)  0,65%  per  progetti  il  cui  importo posto a base di gara e'
   compreso  tra  L. 1.500.000.000 (e 774.685,35) e L. 10.000.000.000
   (e 5.164.568,99);
   4)  0,60%  per  progetti  il  cui  importo posto a base di gara e'
   compreso    tra    L.   10.000.000.000   (e   5.164.568,99)   lire
   50.000.000.000 (e 25.822.844,95);
   5)  0,50%  per progetti il cui importo posto a base di gara supera
   L. 50.000.000.000 (e 25.822.844,95);
b) aliquota   percentuale   relativa   alla  complessita'  dell'opera
   determinata come di seguito:
   1)  0,75%  per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni,
   restauri e risanamento conservativo;
   2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria;
   3) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria.
  4.  Allorquando  il  progetto  e' costituito da piu' sotto-progetti
specialistici  o  la  progettazione  avviene  per stralci funzionali,
l'aliquota  percentuale complessiva e' applicata nella misura massima
dell'1,5%  dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera
o di un lavoro.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.18  della  legge
          11 febbraio   1994,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni (Legge quadro in materia di lavori pubblici):
              "Art.  18 (Incentivi e spese per la progettazione) - 1.
          Una  somma  non  superiore  all'1,5  per cento dell'importo
          posto  a  base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
          direttamente  sugli  stanziamenti di cui all'art. 16, comma
          7,  e'  ripartita,  per ogni singola opera o lavoro, con le
          modalita'  ed  i criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   ed   assunti   in   un   regolamento  adottato
          dall'amministrazione,   tra   il   responsabile  unico  del
          procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
          del  piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
          collaudo  nonche'  tra i loro collaboratori. La percentuale
          effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5  per  cento,  e'
          stabilita  dal  regolamento  in rapporto all'entita' e alla
          complessita'  dell'opera  da  realizzare.  La  ripartizione
          tiene  conto  delle  responsabilita' professionali connesse
          alle  specifiche  prestazioni  da  svolgere. Le quote parti
          della  predetta  somma corrispondenti a prestazioni che non
          sono  svolte  dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
          personale    esterno    all'organico   dell'amministrazione
          medesima,  costituiscono  economie. I commi quarto e quinto
          dell'art.  62  del  regolamento approvato con regio decreto
          23 ottobre  1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
          all'art. 2, comma 2, lett. b), possono adottare con proprio
          provvedimento analoghi criteri.
              2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
          alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione  comunque
          denominato  e'  ripartito,  con  le  modalita' ed i criteri
          previsti   nel   regolamento  di  cui  al  comma 1,  tra  i
          dipendenti   dell'amministrazione   aggiudicatrice  che  lo
          abbiano redatto.
              2-bis.   A   valere  sugli  stanziamenti  iscritti  nei
          capitoli  delle  categorie X e XI del bilancio dello Stato,
          le   amministrazioni   competenti   destinano   una   quota
          complessiva  non superiore al 10 per cento del totale degli
          stanziamenti  stessi alle spese necessarie alla stesura dei
          progetti  preliminari,  nonche'  dei progetti definitivi ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi  di  impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla
          stesura  dei  piani  di  sicurezza e di coordinamento e dei
          piani  generali  di  sicurezza quando previsti ai sensi del
          decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e agli studi per
          il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed
          adeguamento  alla  normativa sopravvenuta dei progetti gia'
          esistenti  d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare
          dell'interesse   pubblico  alla  realizzazione  dell'opera.
          Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e
          le   province   autonome,   qualora  non  vi  abbiano  gia'
          provveduto,  nonche'  i  comuni  e  le  province  e  i loro
          consorzi.  Per  le  opere finanziate dai comuni, province e
          loro  consorzi  e  dalle  regioni  attraverso il ricorso al
          credito,  l'istituto  mutuante  e' autorizzato a finanziare
          anche   quote  relative  alle  spese  di  cui  al  presente
          articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
              2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
          lavoro  a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
          territoriale   dell'ufficio   di   appartenenza,  incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
          ai rapporti d'impiego.
              2-quater.  E'  vietato  l'affidamento  di  attivita' di
          progettazione,   direzione  lavori,  collaudo,  indagine  e
          attivita'   di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a  tempo
          determinato  od  altre procedure diverse da quelle previste
          dalla presente legge.
          Note alle premesse:
              - La  legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca "Ordinamento
          del corpo di polizia penitenziaria" e' stata pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale" n. 300 del
          27 dicembre 1990 - serie generale. Il testo dell'art. 35 e'
          il seguente:
              "Art.  35 (Edilizia penitenziaria. Personale e relative
          attribuzioni).  -  1.  Per  far  fronte  alle  esigenze  di
          edilizia penitenziaria, il quadro C dei ruolo dei dirigenti
          tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla
          tabella   IV   annessa  aI  decreto  dei  Presidente  della
          Repubblica   30 giugno   1972,   n.   748,   e   successive
          modificazioni,  e'  sostituito dal quadro C riportato nella
          tabella  F  allegata  alla  presente  legge. Alle dotazioni
          organiche,   alle   qualifiche  funzionali  ed  ai  profili
          professionali  dei  personale  dei  Ministero  di  grazia e
          giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
          di  cui  alla  tabella A allegata al decreto dei Presidente
          dei  Consiglio  dei  Ministri  del  14 settembre 1988, sono
          aggiunte  le  dotazioni organiche, le qualifiche funzionali
          ed  i  profili professionali di cui alla tabella G allegata
          alla presente legge.
            2.  Il  personale  di  cui  al  comma 1 svolge, presso il
          dipartimento  dell'amministrazione penitenziaria e presso i
          provveditorati        regionali        dell'amministrazione
          penitenziaria, le seguenti funzioni:
                a) effettuazione  di  studi  e ricerche in materia di
          edilizia  penitenziaria, anche con eventuale collaborazione
          di esperti esterni alla pubblica amministrazione;
                b) effettuazione  di  studi  e  di progetti tipo e di
          normativa  costruttiva  sotto  lo  specifico  profilo della
          tecnica  penitenziaria  ai  fini  della progettazione delle
          opere  di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto
          dei Ministro di grazia e giustizia;
                c) effettuazione,  in  casi di urgenza, di progetti e
          perizie    per    la    ristrutturazione   degli   immobili
          dell'amministrazione penitenziaria.
              3.  Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
          attraverso  i  propri uffici, anche ai fini della eventuale
          prospettazione  di  indicazioni e proposte al Ministero dei
          lavori  pubblici,  esercita  altresi'  la facolta', in ogni
          tempo,   di   accedere   ai   cantieri,   di  esaminare  la
          documentazione  relativa  ai  progetti  e  ai  lavori  e di
          estrarne   copia,  di  prelevare  campioni  e  disporne  le
          relative  analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti
          anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese
          appaltatrici o concessionarie.
              4.  Nella  prima  attuazione della presente legge, alla
          copertura delle dotazioni organiche e di cui alla tabella G
          allegata  alla presente legge si provvede mediante concorsi
          interni   riservati   al   personale,  civile  e  militare,
          dell'amministrazione   penitenziaria   che,  alla  data  di
          entrata  in vigore della presente legge, svolge le mansioni
          ascrivibili  al profilo professionale previsto dal relativo
          bando di concorso.
              - Il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, e
          successive     modifiche     ed     integrazioni,     reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego, a norma dell'art.2 della legge
          23 ottobre 1992, n. 421".
              - Per  il  testo  dell'art.  18 della legge 11 febbraio
          1994,  n.  109,  come  modificato  dal comma 4 dell'art. 13
          della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  vedasi in nota al
          titolo.
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri).  e'  il
          seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Si  riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della
          legge  15 maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
              25.  Il  parere  del Consiglio di Stato e' richiesto in
          via obbligatoria:
                a) per  l'emanazione degli atti normativi del Governo
          e  dei  singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988, n. 400, nonche' per l'emanazione, di testi
          unici;
                b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica;
                c) sugli  schemi generali di contratti-tipo accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  18 della legge 11 febbraio
          1994,  n.  109,  come  modificato  dal comma 4 dell'art. 13
          della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  vedasi in nota al
          titolo.
              - Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 13 della
          legge   17 maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali):
              "Art.  4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 18 della legge
          11 febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni, sono
          sostituiti dai seguenti:
              "1.   Una   somma   non  superiore  all'1,5  per  cento
          dell'importo  posto  a  base  di  gara  di un'opera o di un
          lavoro,  a  valere  direttamente  sugli stanziamenti di cui
          all'art.  16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera
          o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
          contrattazione  decentrata  ed  assunti  in  un regolamento
          adottato  dall'amministrazione,  tra  il responsabile unico
          del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione del
          progetto,  del  piano  della sicurezza, della direzione dei
          lavori,  del  collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La
          percentuale  effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5 per
          cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita'
          e   alla   complessita'   dell'opera   da   realizzare.  La
          ripartizione     tiene    conto    delle    responsabilita'
          professionali   connesse  alle  specifiche  prestazioni  da
          svolgere.    Le    quote   parti   della   predetta   somma
          corrispondenti  a  prestazioni  che  non  sono  svolte  dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico  dell'amministrazione  medesima, costituiscono
          economie.   I  commi  quarto  e  quinto  dell'art.  62  del
          regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
          2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
          lettera b),  possono  adottare  con  proprio  provvedimento
          analoghi criteri.
            2.  Il  30 per cento della tariffa professionale relativa
          alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione  comunque
          denominato  e'  ripartito,  con  le  modalita' ed i criteri
          previsti   nel  regolamento  di  cui  al  comma  1,  tra  i
          dipendenti   dell'amministrazione   aggiudicatrice  che  lo
          abbiano redatto".