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DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. (23G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 (in G.U. 05/05/2023, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
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vigente al 23/05/2024
Testo in vigore dal:  6-5-2023
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Art. 7-bis

(( (Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera). ))
((
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ambito del personale dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";
b) all'articolo 28-bis:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;
1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis";
1.3) alla lettera c), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-bis" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis)";
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda";
c) all'articolo 29:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale";
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico";
d) all'articolo 35-bis:
1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e)";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis";
e) dopo l'articolo 35-bis è inserito il seguente:
"Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera). - 1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-bis, comma 3, del presente decreto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.
2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonché copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.
3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.
4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili".
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili";
1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso";
2) al comma 3-bis, dopo le parole: "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti: ", anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati";
b) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.
3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.
Art. 6-ter (Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino di cui al regolamento (UE) n. 604/2013). - 1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.
2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:
a) mancanza di un documento di viaggio;
b) mancanza di un indirizzo affidabile;
c) inadempimento all'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
d) mancanza di risorse finanziarie;
e) il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.
3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima della scadenza di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5".
))