DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 10-ter 
(Disposizioni   per   l'identificazione   dei   cittadini   stranieri
rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale o
      soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare). 
 
  1. Lo  straniero  rintracciato  in  occasione  dell'attraversamento
irregolare della  frontiera  interna  o  esterna  ovvero  giunto  nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio  in  mare
e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza  presso
appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di  cui
al  decreto-legge  30  ottobre  1995,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  1995,  n.  563,  e  delle
strutture di cui all'articolo 9 del  decreto  legislativo  18  agosto
2015, n.  142.  Presso  i  medesimi  punti  di  crisi  sono  altresi'
effettuate  le  operazioni  di   rilevamento   fotodattiloscopico   e
segnaletico,  anche  ai  fini  di  cui  agli  articoli  9  e  14  del
regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 ed e' assicurata  l'informazione  sulla  procedura  di
protezione internazionale, sul programma di ricollocazione  in  altri
Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di  ricorso  al
rimpatrio volontario assistito. 
  ((1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli  adempimenti  di  cui  al
presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi  di
cui al comma 1 possono essere trasferiti in  strutture  analoghe  sul
territorio nazionale, per l'espletamento delle attivita'  di  cui  al
medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione  degli
adempimenti  di   rispettiva   competenza,   l'individuazione   delle
strutture di cui  al  presente  comma  destinate  alle  procedure  di
frontiera con trattenimento  e  della  loro  capienza  e'  effettuata
d'intesa con il Ministero della giustizia)). 
  2. Le operazioni di rilevamento  fotodattiloscopico  e  segnaletico
sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e
14 del regolamento UE  n.  603/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 giugno 2013, anche  nei  confronti  degli  stranieri
rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale. 
  3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di
cui  ai  commi  1  e  2  configura  rischio  di  fuga  ai  fini   del
trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento  e'
disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la
sua efficacia per una durata  massima  di  trenta  giorni  dalla  sua
adozione, salvo che non cessino prima le esigenze  per  le  quali  e'
stato disposto. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  medesimo
articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se  il  trattenimento  e'  disposto  nei
confronti di un richiedente protezione internazionale, come  definita
dall'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251, e' competente alla convalida il Tribunale sede
della sezione specializzata in materia  di  immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea. Lo straniero e'  tempestivamente  informato  dei  diritti  e
delle facolta' derivanti dal procedimento di convalida del decreto di
trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero,  ove  non  sia
possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 
  4. L'interessato e' informato  delle  conseguenze  del  rifiuto  di
sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.