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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2026)
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Testo in vigore dal:  12-6-2026
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Art. 6-bis

((Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348))
1.
((Il richiedente può essere trattenuto per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.))
2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora
((non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere c) o d), nonché qualora))
il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.
((Si applica l'articolo 6-quater, comma 2.))
2-bis.
((Al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
Allo stesso richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.))
3.
((Il trattenimento non può protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda.))
3-bis.
((Quando, entro il termine di dodici settimane, non è adottata una decisione, il richiedente è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento può proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6.))
3-ter.
((Se la domanda è rigettata, nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha più diritto a rimanere e non è autorizzato a entrare nel territorio nazionale.))
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato
((e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.))
. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.