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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 322

Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia. (045U0322)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1960)
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Testo in vigore dal:  8-3-1960
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3272, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Alle case di abitazione, anche se rurali o coloniche, od altri edifici pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per eventi bellici che saranno ricostruiti o riparati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti.(2)(3)(4)(5)
((6))


Per le case e gli edifici contemplati dal precedente comma la classifica di distrutti o danneggiati da eventi bellici, agli effetti del presente decreto, deve risultare da attestazione, in carta libera del sindaco del comune in cui si trova il fabbricato oppure dei capi degli Uffici del genio civile o degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio.

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 10 agosto 1950, n. 665, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " Il termine di un quinquennio stabilito per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato ad 30 giugno 1953."
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 6 ottobre 1953, n. 823, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " Il termine stabilito con la legge 10 agosto 1950, numero 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 30 giugno 1955".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 10 luglio 1953.
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 31 marzo 1956, n. 289, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito con la legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1957."
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico comma 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1955.
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 27 dicembre 1956, n. 1416, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nonché dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi."
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1957.
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 2 febbraio 1960, n. 35, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati dal 1 gennaio 1960 al 31 dicembre 1967."