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LEGGE 10 agosto 1950, n. 665

Proroga delle agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia.

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Testo in vigore dal:  21-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di un quinquennio stabilito per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato ad 30 giugno 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI