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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 322

Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia. (045U0322)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1960)
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Testo in vigore dal: 8-3-1960
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista  la  legge  30  dicembre  1923,   n.   3269,   e   successive
modificazioni; 
 
  Vista  la  legge  30  dicembre  1923,   n.   3272,   e   successive
modificazioni; 
 
  Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per le  finanze
e per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alle case di abitazione, anche se  rurali  o  coloniche,  od  altri
edifici pubblici e  privati,  distrutti  o  danneggiati,  per  eventi
bellici che saranno ricostruiti o riparati entro  cinque  anni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto  sono  applicabili  le
agevolazioni      tributarie      di      cui      agli      articoli
seguenti.(2)(3)(4)(5)((6)) 
 
  Per le case e gli  edifici  contemplati  dal  precedente  comma  la
classifica di distrutti o danneggiati da eventi bellici, agli effetti
del presente decreto, deve risultare da attestazione, in carta libera
del sindaco del comune in cui si trova il fabbricato oppure dei  capi
degli Uffici  del  genio  civile  o  degli  Uffici  tecnici  erariali
competenti per territorio. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 10 agosto 1950, n. 665, ha disposto  (con  l'articolo  unico,
comma 1) che  "  Il  termine  di  un  quinquennio  stabilito  per  il
godimento  delle  agevolazioni  tributarie   previste   dal   decreto
legislativo luogotenenziale 7  giugno  1945,  n.  322,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' prorogato ad 30 giugno 1953." 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 6 ottobre 1953, n. 823, ha disposto  (con  l'articolo  unico,
comma 1) che " Il termine stabilito con  la  legge  10  agosto  1950,
numero 665, per il godimento delle agevolazioni  tributarie  previste
dal decreto legislativo luogotenenziale 7  giugno  1945,  n.  322,  e
successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato  al  30  giugno
1955". 
  Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che la presente
modifica ha effetto dal 10 luglio 1953. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 31 marzo 1956, n. 289, ha  disposto  (con  l'articolo  unico,
comma 1) che "Il termine stabilito con la legge 6  ottobre  1953,  n.
823, per il godimento  delle  agevolazioni  tributarie  previste  dal
decreto  legislativo  luogotenenziale  7  giugno  1945,  n.  322,   e
successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31  dicembre
1957." 
  Ha inoltre disposto (con l'articolo unico comma 3) che la  presente
modifica ha effetto dal 1 luglio 1955. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 27 dicembre 1956, n. 1416, ha disposto (con l'articolo unico,
comma  1)  che  "  I  termini  stabiliti  dal   decreto   legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'art. 33  della  legge  25
giugno 1949, n. 409, dagli articoli 13, 14, 16 e  19  della  legge  2
luglio 1949, n. 408, nonche' dagli articoli 10 e 11  della  legge  10
agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni  tributarie
previste dalle stesse leggi." 
  Ha inoltre disposto (con l'articolo unico comma 2) che la  presente
modifica ha effetto dal 1 gennaio 1957. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 2 febbraio 1960, n. 35, ha disposto (con l'art. 3,  comma  1)
che "I termini per le agevolazioni previste in materia  di  tasse  ed
imposte   indirette   sugli   affari    dal    decreto    legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n.
409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10  agosto  1950,
n. 715, e successive modificazioni ed  integrazioni,  sono  prorogati
dal 1 gennaio 1960 al 31 dicembre 1967."