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LEGGE 6 ottobre 1953, n. 823

Proroga del termine di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.

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Testo in vigore dal:  20-11-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine stabilito con la legge 10 agosto 1950, numero 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 30 giugno 1955.
La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1953

EINAUDI PELLA - MERLIN - GAVA - AZARA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: AZARA