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LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  18-7-1949

Art. 10


Le attribuzioni e i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli articoli 131 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulle controversie ed eventuali abusi ed irregolarità relative alle assegnazioni di alloggi costruiti da cooperative edilizie a contributo dello Stato sono estese alle controversie attinenti alle assegnazioni con patto di futura vendita degli alloggi costruiti da tutti gli altri enti e società che usufruiscano di concorsi o contributi dello Stato.
La disposizione del comma precedente non si estende alle controversie indicate nell'ultimo comma dell'art. 131 del citato testo unico.