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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 322

Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia. (045U0322)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1960)
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Testo in vigore dal:  1-7-1945 al: 20-9-1950
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3272, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Alle case di abitazione, anche se rurali o coloniche, od altri edifici pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per eventi bellici che saranno ricostruiti o riparati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti.

Per le case e gli edifici contemplati dal precedente comma la classifica di distrutti o danneggiati da eventi bellici, agli effetti del presente decreto, deve risultare da attestazione, in carta libera del sindaco del comune in cui si trova il fabbricato oppure dei capi degli Uffici del genio civile o degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio.