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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1968, n. 1233

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 7 (in G.U. 15/02/1969, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1970)
Testo in vigore dal:  16-2-1969
aggiornamenti all'articolo

Art. 22

((I soggetti di cui all'articolo 5 che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti nell'articolo 1 sono ammessi a beneficiare, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, delle provvidenze di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40-bis, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43, 43-bis e 47-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri di spesa graveranno sui "Fondi" previsti dagli articoli citati dal suddetto decreto))
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I finanziamenti effettuati ai sensi del presente articolo possono essere assistiti dal privilegio speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 FEBBRAIO 1969, N.7))
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Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo le scadenze indicate all'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969 e 1970.