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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-12-1966
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Art. 34

((Per le imprese danneggiate di cui all'articolo 28 del presente decreto, i finanziamenti a favore delle imprese commerciali previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, possono essere concessi oltre che per gli scopi di cui alla predetta legge, anche per l'acquisto dei locali da adibirsi ad esercizi commerciali, nonché alla ricostituzione delle scorte.
I finanziamenti a favore delle imprese commerciali danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi fino all'ammontare di lire 100 milioni, con facoltà di deroga da parte del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale e per l'intoro importo della spesa ritenuta ammissibile))
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