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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-12-1966
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Art. 35

((Gli Istituti e le Aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive norme di legge e di statuto, concedere mutui per il riattamento delle opere murarie e degli impianti, per la ricostruzione degli arredamenti e delle scorte alle imprese alberghiere, turistiche e dello spettacolo, alle quali sono applicabili tutti i benefici e le agevolazioni previsti dal presente decreto per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato))
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