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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-12-1966
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Art. 43-bis

((Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, nonché l'Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane per conto delle proprie socie, sono autorizzati ad operare, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che li disciplinano, con il Mediocredito centrale per la concessione di finanziamenti, con i benefici del presente decreto, a favore di privati danneggiati, per il riacquisto di masserizie perdute o danneggiate e per il ripristino di studi professionali e artistici distrutti o danneggiati, ivi comprese le opere murarie.
Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, fisserà i limiti massimi dei finanziamenti predetti per ciascuna categoria))
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