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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-11-1966

Art. 40


Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 6.500.000.000 allo scopo di porre gli Istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese di cui all'art. 38 del presente decreto.
Detto importo sarà erogato in ragione di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1966 e di lire 5.500.000.000 nell'anno finanziario 1967.