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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-11-1966

Art. 29


Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli Istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'art. 28 del presente decreto;
b) da un contributo dello Stato di lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1968.