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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-12-1966
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Art. 41-ter

((I finanziamenti a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, alberghiere, turistiche e dello spettacolo danneggiate, ammesse ai benefici del presente decreto, possono avere durata fino a 10 anni, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'attività degli istituti e aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane))
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