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DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 124

Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. (11G0172)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/2021)
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Testo in vigore dal:  18-8-2011 al: 11-3-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;
Vista il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2004, n. 331, recante attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, recepita dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) è stato soppresso e i compiti e le attribuzioni esercitati sono stati trasferiti all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il parere nei termini previsti;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai fini della commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, ai generi e alle specie elencati nell'Allegato A ed ai loro ibridi, nonché ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi o specie e ai loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'allegato o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.
2. Ai fini del presente decreto la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, è di seguito denominata:
'direttivà.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere."
"Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)
2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE (9);
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione);
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà .":
- La direttiva 2008/72/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 1° agosto 2008, n. L 205.
- La legge 20 aprile 1976, n. 195, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124.
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322.
- Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280.
- La legge 28 gennaio 2005, n. 5, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2005, n. 22.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.
- La direttiva 2002/89/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1997, n. 34.
- La direttiva 92/33/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 10 giugno 1992, n. L 157.
- La direttive 93/61/CEE e 93/62/CEE sono pubblicata nella G.U.C.E. 7 ottobre 1993, n. 250.
- Il decreto legislativo 3 novembre 1998, n.414, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283
- Il testo dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee-Legge comunitaria 1995-1997), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104, S.O.., così recita:
"Art. 8. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).".
- L'art. 4 del decreto legislativo 13 dicembre 2004, n.331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2005, n. 27, così recita:
"Art. 4. Prove ed analisi sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate prove ed analisi su campioni per verificare la conformità delle piante e dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti anche nel settore fitosanitario.
2. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici di controllo delle piante e dei materiali di moltiplicazione ed a verificare che le piante e i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.
3. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 2 riguardano il controllo a posteriori di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato fitosanitario, di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:
a) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti in Paesi terzi;
b) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti adatti all'agricoltura biologica;
c) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversità genetica.".
- La direttiva 2003/61/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 3 luglio 2003, n. L 165.
L'allegato III alla legge 20 aprile 1976, n.195 (Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124., così recita:
"Elenco delle specie di piante orticole per le quali l'istituzione dei «Registri di varietà» è obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195


Allium cepa L.

- var. cepa . cipolla,
anche di tipo lungo
(echalion)
- var. aggregatum . scalogno
Allium fistulosum L . cipolletta
Allium porrum L . porro
Allium sativum L . aglio
Allium schoenoprasum L . erba cipollina
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm cerfoglio
Apium graveolens L . sedano
sedano rapa
Asparagus officinalis L . asparago
Beta vulgaris L . barbabietola rossa
(compresa la Cheltenham
beet) bietola
da coste
Brassica oleracea L . cavolo laciniato
cavolfiore
broccoli asparagi
o a getto
cavolo di Bruxelles
cavolo verza
cavolo cappuccio
bianco
cavolo cappuccio
rosso
cavolo rapa
Brassica rapa L . cavolo cinese
rapa
Capsicum annuum L . peperoncino rosso
o peperone
Cichorium endivia L . indivia riccia
indivia scarola
Cichorium intybus L . cicoria tipo Witloof cicoria di tipo
italiano
o cicoria a
foglia larga
cicoria industriale
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai cocomero
Cucumis melo L . melone
Cucumis sativus L . cetriolo cetriolino
Cucurbita maxima Duchesne . zucca
Cucurbita pepo L . zucchino
Cynara cardunculus L . carciofo cardo
Daucus carota L . carota carota da foraggio
Foeniculum vulgare Mill . finocchio
Lactuca sativa L . lattuga
Lycopersicon esculentum Mill . pomodoro
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex prezzemolo
A.W.Hill
Phaseolus coccineus L . fagiolo di Spagna
Phaseolus vulgaris L fagiolo nano fagiolo rampicante
Pisum sativum L. (partim) pisello a grano
rugoso pisello
rotondo pisello dolce Raphanus sativus L . ravanello
Rheum rhabarbarum L rabarbaro
Scorzonera hispanica L . scorzonera
Solarium melongena L . melanzana
Spinacia oleracea L . spinaci
Valerianella locusta (L.) Laterr valerianella o
lattughella
Viciafaba L. (partim) . fava
Zea mays L. (partim) . mais dolce popcorn


.".
- Il testo degli allegati II e V al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.1065,(Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95, S.O., così recita:
"Gli allegati sono stati sostituiti con D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27 (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.) e con D.P.R. 10 giugno 1987, n. 308 (Gazz. Uff. 31 luglio 1987, n. 177). Successivamente sono stati modificati dall'allegato IV al D.M. 14 dicembre 1987, n. 600, dall'allegato IV al D.M. 27 aprile 1989 (Gazz. Uff. 15 marzo 1990, n. 62), dal D.M. 29 agosto 1990 (Gazz. Uff. 15 ottobre 1990, n. 241), dal D.M. 7 giugno 1991, n. 206 (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164), dal D.M. 12 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 10 novembre 1992, n. 265, S.O.), dal D.M. 12 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 10 novembre 1992, n. 265, S.O.), dal D.M. 9 luglio 1993 (Gazz. Uff. 30 luglio 1993, n. 177), dal D.M. 27 aprile 1994 (Gazz. Uff. 24 maggio 1994, n. 119), dal D.P.R. 8 agosto 1994, n. 576 (Gazz. Uff. 15 ottobre 1994, n. 242), dal D.M. 11 ottobre 1995 (Gazz.
Uff. 30 ottobre 1995, n. 254), dal D.M. 23 agosto 1996 (Gazz. Uff. 4 settembre 1996, n. 207), dal D.M. 6 novembre 1996 (Gazz. Uff. 14 novembre 1996, n. 267), dagli articoli da 3 a 7, D.M. 7 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 56), dall'art. 2, D.M. 7 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 56), dagli articoli da 20 a 23, D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322 (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184), dagli articoli 2, 3 e 4, D.M. 12 marzo 2004 (Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n. 70), dagli articoli 1, 2 e 3, D.M. 4 giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 giugno 2004, n. 137) - modificato dal D.M. 6 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2005, n. 4) - dall'art. 1, D.M. 6 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dagli articoli 2 e 3, D.M. 18 giugno 2007, dagli articoli 2, 4, 5 e 6, D.M. 3 novembre 2008 e, a decorrere dal 27 giugno 2010, dagli articoli 3, 4 e 5, D.M. 15 aprile 2010.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.698, (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1997, n. 34.
- La direttiva 2006/124/CE, (Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi), è pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre 2006, n. L 339.
- I regolamenti (CE) n.1829/2003 e (CE) n.1830/2003 sono pubblicati nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268.
- La direttiva 2001/18/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106.
- La direttiva 90/220/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 8 maggio 1990, n. L 117.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n.224, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O.
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O.
- La legge 30 luglio 2010, n. 122, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O.
Note all'art. 1:
- Per la direttiva 2008/72/CE, si vedano le note alle premesse.