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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 322

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli.

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Testo in vigore dal:  24-8-2001

Art. 20

1. Nell'allegato IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, al numero 1), punto B), lettera b), dopo le parole: "sementi certificate", sono aggiunte le seguenti: "sementi di base,".
Nota all'art. 20:
- Il testo dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Allegato IV
Piccoli imballaggi
I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero dei pezzi per gli organi riproduitivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rinvestimento dei semi od altri additivi solidi, sono così deteterminati:
1) sementi per colture erbacee da pieno campo:
A) cereali: i piccoli imballaggi non devono superare i kg 25 di peso. Per il mais il peso non deve essere superiore a kg 10;
B) foraggere:
a) i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggere, denominati "piccoli imballaggi CEE A" non devono superare il peso di kg 2;
b) i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, sementi di base, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati "piccoli imbalaggi CEE B", non devono superare il peso di kg 10;
c) i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all'articolo 24 della legge, non devono superare i kg 10 di peso;
C) barbabietole: i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, denominati "piccoli imballaggi CEE":
a) per sementi monogermi o di precisione: non devono contenere più di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso;
b) per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso;
D) piante oleaginose e da fibra: i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite è elevato a kg 5;
2) sementi per colture erbacee ortive ornamentali e da fiore:
A) ortive: i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di kg 0,500 per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, le zucche, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane, di 100 gr per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i gr 100;
B) ornamentali e da fiore: i piccoli imballaggi di sementi o di un miscuglio di sementi non devono superare gr 200 in peso;
3) sementi di piante agrarie, arboree e arbustive: i piccoli imballaggi non devono superare il peso di kg 5;
4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili:
A) tuberi-seme di patata: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero d tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di kg 10;
B) organi riproduttivi di piante ortive: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20;
C) organi riproduttivi di piante ornamentali e da fiore: i piccoli imballaggi ed i miscugli non devono contenere un numero di pezzi superiore a 10.".