stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 322

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli.

nascondi
Testo in vigore dal: 24-8-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista   la   legge   25 novembre   1971,   n.  1096,  e  successive
modificazioni,  e  in  particolare  l'articolo  40, comma quinto, che
prevede  l'emanazione  di  apposite  norme  regolamentari esecutive e
integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni;
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  recante attuazione delle direttive
98/95/CE  e 98/96/CE, concernenti la commercializzazione dei prodotti
sementieri,  il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole e i relativi controlli;
  Vista  la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che
modifica,  per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno,
le  varieta'  geneticamente  modificate  e le risorse genetiche delle
piante,  le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,
69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione
delle  sementi  di  barbabietole,  delle sementi di piante foraggere,
delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di
piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo
comune delle varieta' delle specie di piante agricole;
  Vista  la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che
modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non
ufficiali,   le   direttive   66/400/CEE,   66/401/CEE,   66/402/CEE,
66/403/CEE,   69/208/CEE,   70/457/CEE,   70/458/CEE,  relative  alla
commercializzazione  delle  sementi di barbabietole, delle sementi di
piante  foraggere,  delle  sementi  di  cereali,  dei  tuberi-seme di
patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi
di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole;
  Vista  la  direttiva  66/400/CEE  del 14 giugno 1966, relativa alla
commercializzazione   delle  sementi  di  barbabietole  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  direttiva  66/401/CEE  del 14 giugno 1966, relativa alla
commercializzazione  delle  sementi  di piante foraggere e successive
modificazioni;
  Vista  la  direttiva  66/402/CEE  del 14 giugno 1966, relativa alla
commercializzazione   delle   sementi   di   cereali   e   successive
modificazioni;
  Vista  la  direttiva  66/403/CEE  del 14 giugno 1966, relativa alla
commercializzazione dei tuberi-semi e successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  69/208/CEE  del 30 giugno 1969, relativa alla
commercializzazione  delle  sementi di piante oleaginose e da fibra e
successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al
catalogo  comune  delle  varieta'  delle  specie di piante agricole e
successive modificazioni;
  Vista  la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla
commercializzazione   delle   sementi   di   ortaggi   e   successive
modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i
Ministri   degli  affari  esteri,  della  sanita',  della  giustizia,
dell'industria,  del  commercio, dell'artigianato e del commercio con
l'estero,  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'ambiente e per gli affari regionali;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  All'articolo l del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni,
dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
  "Per  "commercializzazione  s'intende  la  vendita, la detenzione a
fini  di  vendita,  l'offerta  in  vendita  e qualsiasi collocamento,
fornitura  o  trasferimento  mirante allo sfruttamento commerciale di
sementi   a  terzi,  con  o  senza  compenso.  Non  sono  considerate
commercializzazione  le  operazioni  non  miranti  allo  sfruttamento
commerciale delle varieta' come:
    a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e
ispezione;
    b) la   fornitura   di  sementi  a  prestatori  di  servizi,  per
lavorazione o imballaggio, purche' essi non acquisiscano titoli sulle
sementi fornite;
    c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori
di  servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini
industriali,  ovvero  per la propagazione di sementi finalizzata alla
produzione  di  talune  materie  prime  agricole  a fini industriali,
purche'  essi  non  acquisiscano titoli sulle sementi fornite ne' sul
prodotto del raccolto.
  Il fornitore delle sementi di cui alla lettera c) del secondo comma
trasmette all'ente delegato ai sensi dell'articolo 21, secondo comma,
della  legge  25 novembre  1971, n. 1096, e successive modificazioni,
una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il
prestatore  di  servizi,  anche  tramite la propria organizzazione di
rappresentanza,   comprendente  le  norme  e  le  condizioni  cui  si
conformano in quel momento le sementi fornite.
  Nel   caso   di   fornitura  di  prodotti  sementieri  di  varieta'
geneticamente  modificate, l'Ente delegato informa la commissione per
i  prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, la quale
puo' acquisire, su richiesta, la documentazione relativa.
  Il  soggetto  fornitore delle sementi deve, comunque, essere sempre
chiaramente  identificato  nella  sua  funzione e ragione sociale, ed
essere  un  soggetto autorizzato ad operare nel settore delle sementi
ai sensi delle disposizioni vigenti.
  A  tale  scopo  sono  considerati  produttori sementieri le imprese
legalmente  costituite  in possesso della prevista licenza sementiera
ai  sensi dell'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971, che svolgono,
in proprio o mediante appositi contratti di coltivazione, l'attivita'
di produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi.
  I  prestatori di servizi, qualora svolgano attivita' di lavorazione
delle  sementi,  devono  essere  in possesso della licenza sementiera
prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971.
  Sono  considerati  Agricoltori  moltiplicatori  sementieri (AMS) le
aziende  o imprese agricole, registrate negli specifici elenchi delle
camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  che
svolgono,  anche  in  forma  non esclusiva, attivita' di coltivazione
finalizzata  alla  moltiplicazione  di  sementi  per conto di imprese
sementiere,   sulla  base  di  specifici  contratti  di  coltivazione
stabiliti  direttamente  o  tramite  le  rispettive organizzazioni di
produttori.
  Nella  fornitura  di prodotti sementieri di cui alla lettera c) del
secondo  comma  devono  essere  tenuti  distinti  quelli  di varieta'
geneticamente    modificate,    che    devono    essere    facilmente
identificabili.  Deve  essere  comunque  garantita  la conoscibilita'
dell'origine di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura.
  Ogni  riferimento  al  concetto  di "vendita contenuto nel presente
regolamento si intende fatto al concetto di commercializzazione, come
definito nel secondo comma.
  Il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, con proprio
decreto,  determina, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le
modalita' di applicazione di quanto previsto al secondo comma.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  e  i regolamenti comunitari vengono
          forniti   gli   estremi  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - La  legge  23 agosto  1988,  n. 400, reca: Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
              - L'art.  17,  comma  1,  della  suddetta  legge  cosi'
          recita:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
              - La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  sementiera". L'art. 40, comma quinto, della
          suddetta legge cosi' recita:
              "Per  i materiali di moltiplicazione di patate e per le
          sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero
          e da foraggio, nonche' per quelle di piante oleaginose e da
          fibra,  saranno  emanate,  entro  sei  mesi  dalla  data di
          entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari
          esecutive   ed  integrative  anche  al  fine  di  ulteriori
          attuazioni  delle  direttive  del Consiglio delle Comunita'
          europee  numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n.
          208  del  30 giugno  1969  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
          1973, n. 1065, reca: "Regolamento di esecuzione della legge
          25 novembre  1971, n. 1096, concernente la disciplina della
          produzione e del commercio delle sementi".
              - La  legge  20 aprile 1976, n. 195, reca: "Modifiche e
          integrazioni  alla  legge  25 novembre 1971, n. 1096, sulla
          disciplina dell'attivita' sementiera.
              - La  direttiva 98/95/CE e' pubblicata in CUCE L 25 del
          1o febbraio 1999.
              - La  direttiva 98/96/CE e' pubblicata in GUCE L 25 del
          1o febbraio 1999.
              - La  direttiva  66/400/CEE e' pubblicata in GUCE L 125
          dell'11 luglio 1966.
              - La  direttiva  66/401/CEE e' pubblicata in GUCE L 125
          dell'11 luglio 1966.
              - La  direttiva  66/402/CEE e' pubblicata in GUCE L 125
          dell'11 luglio 1966.
              - La  direttiva  66/403/CEE e' pubblicata in GUCE L 125
          dell'11 luglio 1966.
              - La  direttiva  69/208/CEE e' pubblicata in GUCE L 169
          del 10 luglio 1969.
              - La  direttiva  70/457/CEE e' pubblicata in GUCE L 225
          del 12 ottobre 1970.
              - La  direttiva  70/458/CEE e' pubblicata in GUCE L 225
          del 12 ottobre 1970.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065,
          come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art. 1. - E' considerata produzione a scopo di vendita
          dei  prodotti  sementieri  quella effettuata da imprese che
          lavorano    le   sementi   e   gli   altri   materiali   di
          moltiplicazione  selezionandoli, depurandoli dalle scorie e
          confezionandoli   per   il   commercio,  qualunque  ne  sia
          l'entita',   la   cui   attivita'  sia  indirizzata,  anche
          saltuariamente,  ai  fini  industriali  o  commerciali.  E'
          altresi'  considerata  produzione a scopo di vendita quella
          effettuata  da cooperative, consorzi, associazioni, aziende
          agrarie  ed  altri  enti  anche  se  al  solo  scopo  della
          distribuzione  ai propri associati, compartecipanti coloni,
          mezzadri  e dipendenti. E' inoltre considerata produzione a
          scopo  di  vendita  la  lavorazione dei prodotti sementieri
          effettuata   per   conto   di   terzi  o  comunque  per  la
          distribuzione.
              Per   "commercializzazione  s'intende  la  vendita,  la
          detenzione  a  fini  di  vendita,  l'offerta  in  vendita e
          qualsiasi  collocamento,  fornitura o trasferimento mirante
          allo  sfruttamento  commerciale  di  sementi a terzi, con o
          senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le
          operazioni  non miranti allo sfruttamento commerciale delle
          varieta' come:
                a) la  fornitura  di sementi a organismi ufficiali di
          valutazione e ispezione;
                b) la  fornitura  di sementi a prestatori di servizi,
          per   lavorazione   o   imballaggio,   purche'   essi   non
          acquisiscano titoli sulle sementi fornite;
                c) la  fornitura di sementi in determinate condizioni
          a prestatori di servizi per la produzione di talune materie
          prime   agricole   a   fini   industriali,  ovvero  per  la
          propagazione  di  sementi  finalizzata  alla  produzione di
          talune  materie  prime agricole a fini industriali, purche'
          essi  non acquisiscano titoli sulle sementi fornite ne' sul
          prodotto del raccolto.
              Il  fornitore  delle sementi di cui alla lettera c) del
          secondo   comma   trasmette   all'Ente  delegato  ai  sensi
          dell'art.  21, secondo comma, della legge 25 novembre 1971,
          n.  1096,  e  successive  modificazioni,  una  copia  delle
          pertinenti  disposizioni  del  contratto  concluso  con  il
          prestatore   di   servizi,   anche   tramite   la   propria
          organizzazione  di  rappresentanza, comprendente le norme e
          le  condizioni cui si conformano in quel momento le sementi
          fornite.
              Nel   caso  di  fornitura  di  prodotti  sementieri  di
          varieta'  geneticamente modificate, l'Ente delegato informa
          la  Commissione  per  i  prodotti  sementieri  di  varieta'
          geneticamente  modificate,  la  quale  puo'  acquisire,  su
          richiesta, la documentazione relativa.
              Il  soggetto  fornitore  delle  sementi deve, comunque,
          essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e
          ragione  sociale,  ed  essere  un  soggetto  autorizzato ad
          operare   nel   settore   delle   sementi  ai  sensi  delle
          disposizioni vigenti.
              A  tale scopo sono considerati produttori sementieri le
          imprese  legalmente  costituite  in possesso della prevista
          licenza sementiera ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1096
          del  1971,  che  svolgono,  in  proprio o mediante appositi
          contratti   di   coltivazione,  l'attivita  di  produzione,
          lavorazione e commercializzazione di sementi.
              I  prestatori di servizi, qualora svolgano attivita' di
          lavorazione  delle sementi, devono essere in possesso della
          licenza sementiera prevista dall'art. 2 della legge n. 1096
          del 1971.
              Sono  considerati Agricoltori moltiplicatori sementieri
          (AMS)  le  aziende  o  imprese  agricole,  registrate negli
          specifici  elenchi  delle  camere  di commercio, industria,
          artigianato  e agricoltura che svolgono, anche in forma non
          esclusiva,   attivita'  di  coltivazione  finalizzata  alla
          moltiplicazione di sementi per conto di imprese sementiere,
          sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti
          direttamente  o  tramite  le  rispettive  organizzazioni di
          produttori.
              Nella  fornitura  di  prodotti  sementieri  di cui alla
          lettera  c) del secondo comma devono essere tenuti distinti
          quelli  di  varieta'  geneticamente  modificate, che devono
          essere  facilmente  identificabili.  Deve  essere  comunque
          garantita   la   conoscibilita'  dell'origine  di  tutti  i
          prodotti sementieri oggetto della fornitura.
              Ogni  riferimento al concetto di "vendita contenuto nel
          presente  regolamento  si  intende  fatto  al  concetto  di
          commercializzazione, come definito nel secondo comma.
              Il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, con
          proprio    decreto,    determina,   in   conformita'   alle
          disposizioni  comunitarie,  le modalita' di applicazione di
          quanto previsto al secondo comma.".
              - L'art.  21  della  legge  25 novembre  1971, n. 1096,
          cosi' recita:
              "Art.  21.  -  Il controllo dei prodotti sementieri, ai
          fini  dell'accertamento  delle caratteristiche e condizioni
          richieste  per  l'immissione  in commercio, e' demandato al
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
              Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste, puo'
          delegare  l'esercizio  delle  funzioni di controllo ad enti
          che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere
          il  progresso  della produzione sementiera e non perseguono
          fini commerciali.
              Il  controllo  si  esercita  sulle  colture  in  campo,
          durante  la  manipolazione  e conservazione dei prodotti da
          immettere  in  commercio,  nonche' mediante prove colturali
          che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.
              Le  operazioni  di  controllo  devono essere affidate a
          personale   preventivamente  autorizzato  con  decreto  del
          Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di
          tali compiti.
              Il  personale  di  cui  al  precedente  comma,  durante
          l'espletamento   delle  funzioni  affidategli,  riveste  la
          qualifica di pubblico ufficiale.".
              - L'art. 2 della legge n. 1096 del 1971, cosi' recita:
              "Art.  2.  -  La  produzione  a  scopo  di  vendita dei
          prodotti  sementieri e' subordinata al possesso di apposita
          licenza   rilasciata   dal   presidente   della  camera  di
          commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  della
          provincia  dove  ha  sede lo stabilimento, su parere di una
          commissione   istituita   presso   l'assessorato  regionale
          dell'agricoltura,  o  presso l'ufficio che ne abbia assunto
          le funzioni, competente per territorio.
              La  commissione  e' nominata con decreto dell'assessore
          regionale  competente  in  materia  di  agricoltura  ed  e'
          formata:
                a) da   un   funzionario   del   servizio   regionale
          dell'agricoltura, che la presiede;
                b) da  un direttore dell'osservatorio per le malattie
          delle piante, competente per territorio o da un funzionario
          tecnico dallo stesso designato;
                c) da  due  componenti  scelti  fra  i  direttori  di
          istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o
          fra  docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni
          erbacee  ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o
          di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari
          tecnici in loro sostituzione;
                d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.
              La  commissione  viene integrata di volta in volta, con
          la   partecipazione   di  un  funzionario  dell'ispettorato
          provinciale  dell'agricoltura,  o dell'ufficio che ne abbia
          assunto   le   funzioni,   di   due   rappresentanti  degli
          imprenditori    agricoli    non    coltivatori,    di   due
          rappresentanti   degli  imprenditori  agricoli  coltivatori
          diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di
          conduzione   di   terreni,  ove  esistano,  nominati  dalle
          rispettive  associazioni  di  categoria  per  l'esame delle
          domande  di licenza presentate dalle ditte delle rispettive
          province.
              I  componenti  della  commissione  durano in carica tre
          anni e possono essere confermati.
              La  commissione  si  pronuncia  sull'idoneita'  tecnica
          della  ditta  richiedente,  con  particolare  riguardo agli
          impianti  ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui
          ha progettato la realizzazione o la trasformazione.
              Il  rilascio  della  licenza  e'  subordinato al parere
          favorevole  della  commissione  medesima,  all'accertamento
          dell'esecuzione dei lavori progettati, nonche' al pagamento
          della   tassa   di  concessione  governativa  di  L. 10.000
          prevista  dal  n. 86, lettera b), della tariffa allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          641.
              La  licenza  non  e'  richiesta  per  la  produzione di
          materiale   sementiero  che  viene  ceduto  dai  produttori
          agricoli a ditte titolari di licenza.
              Con  l'autorizzazione  del Ministero dell'agricoltura e
          delle   foreste,  i  pubblici  istituti  di  ricerca  e  di
          sperimentazione  possono  immettere in commercio sementi di
          base  appartenenti  a  varieta'  di  propria  costituzione.
          L'autorizzazione  ministeriale tiene luogo della licenza di
          cui al presente articolo.".