stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1987, n. 308

Modificazioni agli allegati VI e VII al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  15-8-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, e 18 gennaio 1984, n. 27;
Vista la direttiva n. 85/38/CEE della commissione del 14 dicembre 1984, con la quale sono stati modificati gli allegati I e II della direttiva n. 66/401/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;
Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi e cereali, ed, in particolare, l'art. 5 che dà facoltà agli Stati membri di fissare, per quanto riguarda le condizioni previste dagli allegati I e II, delle condizioni supplementari più rigide per la certificazione delle sementi di produzione nazionale;
Ritenuto che, in relazione alle menzionate disposizioni comunitarie, occorre far luogo a modifiche del citato regolamento di esecuzione della anzidetta legge n. 1096/1971 ed, in particolare, agli allegati VI e VII del dianzi precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984 nonché, a fronte della migliorata situazione del settore sementiero risicolo, all'adozione di misure più restrittive per quanto attiene alla certificazione delle sementi di riso con ulteriori modifiche agli allegati VI e VII;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1987;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Articolo unico

Gli allegati VI e VII al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificata dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, e 18 gennaio 1984, n. 27, sono modificati, alle lettere e numeri sottoindicati, come segue:

ALLEGATO VI - Lettera C - Foraggere.
I Sementi certificate:
1) Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni.
La purezza minima varietale deve essere pari a: Poa pratensis 98%;
Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napa var. Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala: sementi certificate di prima riproduzione: 99%,sementi certificate di seconda riproduzione: 98%.
La purezza minima varietale e controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII B - foraggere.
II Sementi di base:
Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base:
1) Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var.
Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varietà di Poa pratensis devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni: la purezza minima varietale deve essere del 99,7%.
La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII B - foraggere.
ALLEGATO VI - III Tavola E - Condizioni cui devono sottostare le sementi di colture erbacee di pieno campo B cereali A/Tavola:


Contenuto
massimo
di grani rossi
-
Oryza sativa:

sementi di base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 sementi di I riproduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3 sementi di II riproduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5
ALLEGATO VI - Tavola F B - Foraggere.
1) I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:


=====================================================================
Coltura | Distanza
minima
Brassica spp:
per la produzione di sementi di base m 400
per la produzione di sementi certificate m 200
Specie o varietà diverse da:
Brassica spp, Pisuin sativum, Poa pratensis:
per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi fino a 2 Ha m 200
per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi fino a 2 Ha m 100
per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi fino a 2 Ha m 100


Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione indesiderabile.
4) La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente.
In particolare le colture diverse da quelle della specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala devono rispondere alle seguenti norme:
Il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibile come non conforme alla varietà non deve superare:
1 per m 30 per la produzione di sementi di base;
1 per m 10 per la produzione di sementi certificate.
Nel caso delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala viene applicata la prescrizione di cui alla prima frase del presente n. 4).
Nel caso di Poa pratensis il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:
1 per m 20 per la produzione di sementi di base;
4 per m 10 per la produzione di sementi certificate, tuttavia, nel caso di varietà classificate ufficialmente come "varietà apomittiche monoclonali" secondo procedure approvate un numero di piante riconoscibili come non conformi alla varietà che non sia superiore a 6 per m 10 può essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri

PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

GORIA, Ministro del tesoro

PIGA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1987

Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 8