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DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2004, n. 331

Attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/2/2005
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Testo in vigore dal:  18-2-2005

Art. 4

Prove ed analisi sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali
1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate prove ed analisi su campioni per verificare la conformità delle piante e dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti anche nel settore fitosanitario.
2. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici di controllo delle piante e dei materiali di moltiplicazione ed a verificare che le piante e i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.
3. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 2 riguardano il controllo a posteriori di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato fitosanitario, di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:
a) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti in Paesi terzi;
b) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti adatti all'agricoltura biologica;
c) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversità genetica.