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DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2004, n. 331

Attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/2/2005
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Testo in vigore dal: 18-2-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
  Vista  la  direttiva  2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003,
recante   modifica   delle   direttive   66/401/CEE,   relativa  alla
commercializzazione  delle  sementi  di piante foraggere, 66/402/CEE,
relativa   alla   commercializzazione   delle   sementi  di  cereali,
68/193/CEE,   relativa  alla  commercializzazione  dei  materiali  di
moltiplicazione  vegetativa  della  vite,  92/33/CEE,  relativa  alla
commercializzazione  delle  piantine  di  ortaggi  e dei materiali di
moltiplicazione  di  ortaggi,  ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE,
relativa  alla  commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione
delle  piante  da  frutto  e  delle  piante  da frutto destinate alla
produzione di frutti, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei
materiali  di  moltiplicazione  delle piante ornamentali, 2002/54/CE,
relativa  alla  commercializzazione  delle  sementi  di barbabietole,
2002/55/CE,   relativa  alla  commercializzazione  delle  sementi  di
ortaggi,    2002/56/CE,   relativa   alla   commercializzazione   dei
tuberi-seme     di    patate,    e    2002/57/CE,    relativa    alla
commercializzazione  delle  sementi  di piante oleaginose e da fibra,
per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969,
n. 1164, e succesive modificazioni;
  Vista   la   legge   25 novembre   1971,   n.  1096,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 697;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 698;
  Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 23 settembre 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e per gli affari regionali;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce disposizioni concernenti prove ed
analisi  sulle sementi di piante foraggere, sulle sementi di cereali,
sui   materiali  di  moltiplicazione  vegetativa  della  vite,  sulle
piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad
eccezione  delle  sementi,  sui  materiali  di  moltiplicazione delle
piante  da  frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione
di frutti, sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali,
sulle   sementi  di  barbabietole,  sulle  sementi  di  ortaggi,  sui
tuberi-seme di patate, sulle sementi di piante oleaginose e da fibra.
          Avvertenza:

              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  L'art. 1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003,
          n.   306   (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato.».

                                                          «Allegato A
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)

              2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
          al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
          allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
              2002/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 febbraio  2002,  sulle formalita' di dichiarazione delle
          navi  in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
          della Comunita'.
              2002/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2002,  che  modifica  le direttive 90/425/CEE e
          92/118/CEE  del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
          relative ai sottoprodotti di origine animale.
              2002/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno  2002,  relativa  all'istituzione  di  un sistema
          comunitario   di   monitoraggio   del   traffico  navale  e
          d'informazione  e  che  abroga  la  direttiva 93/75/CEE del
          Consiglio.
              2002/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
              2002/86/CE  della  Commissione,  del  6 novembre  2002,
          recante  modifica  della  direttiva  2001/101/CE per quanto
          concerne  il  termine  a  partire  da  cui sono vietati gli
          scambi  di  prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/91/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
              2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3 dicembre  2002, che
          modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
          della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
          un'aliquota   IVA   ridotta   su  taluni  servizi  ad  alta
          intensita' di lavoro.
              2002/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003,  che  stabilisce  norme  di qualita' e di
          sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
          conservazione  e  la  distribuzione  del sangue umano e dei
          suoi  componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
              2002/99/CE  del  Consiglio,  del  16 dicembre 2002, che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
          trasformazione,   la   distribuzione  e  l'introduzione  di
          prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
              2003/8/CE  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
          migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
          transfrontaliere  attraverso la definizione di norme minime
          comuni  relative  al patrocinio a spese dello Stato in tali
          controversie.
              2003/9/CE  del  Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
          norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
          negli Stati membri.
              2003/12/CE  della  Commissione,  del  3 febbraio  2003,
          riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
          quadro   della   direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del
          14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
              2003/15/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 febbraio  2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
          Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative ai prodotti cosmetici.
              2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 maggio   2003,   sulla   promozione   dell'uso   dei
          biocarburanti   o   di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
          trasporti.
              2003/32/CE   della  Commissione,  del  23 aprile  2003,
          recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
          dalla  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del 14 giugno
          1993,  per  i  dispositivi medici fabbricati con tessuti di
          origine animale.
              2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
          di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto forma di
          pagamenti di interessi.
              2003/49/CE    del   Consiglio,   del   3 giugno   2003,
          concernente   il   regime  fiscale  comune  applicabile  ai
          pagamenti  di interessi e di canoni fra societa' consociate
          di Stati membri diversi.
              2003/61/CE  del  Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
          modifica   delle   direttive   66/401/CEE   relativa   alla
          commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere,
          66/402/CEE  relativa alla commercializzazione delle sementi
          di  cereali,  68/193/CEE  relativa alla commercializzazione
          dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa della vite,
          92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine
          di  ortaggi  e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
          ad   eccezione   delle  sementi,  92/34/CEE  relativa  alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante  da  frutto  e delle piante da frutto destinate alla
          produzione    di    frutti,    98/56/CE    relativa    alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante     ornamentali,     2002/54/CE     relativa    alla
          commercializzazione    delle   sementi   di   barbabietole,
          2002/55/CE  relativa alla commercializzazione delle sementi
          di  ortaggi,  2002/56/CE  relativa alla commercializzazione
          dei  tuberi  seme  di  patate,  e  2002/57/CE relativa alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra,   per   quanto   riguarda   le  analisi  comparative
          comunitarie.
              La  direttiva  2003/61/CE  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea  n. L 165 del 3 luglio
          2003.
              La  direttiva  66/401/CEE  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita' europea n. L 125 dell'11 luglio
          1966.
              La  direttiva  66/402/CEE  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita' europea n. L 125 dell'11 luglio
          1966.
              La  direttiva  68/193/CEE  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea  n. L 93 del 18 aprile
          1968.
              La  direttiva  92/33/CEE  e'  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea n. L 157 del 10 giugno
          1992.
              La  direttiva  92/34/CEE  e'  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea n. L 157 del 10 giugno
          1992.
              La  direttiva  98/56/CE  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea n. L 226 del 13 agosto
          1998.
              Le   direttive   2002/54/CE,   2002/55/CE,  2002/56/CE,
          2002/57/CE  sono  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
          Comunita' europea n. L. 193 del 20 luglio 2002.».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          24 dicembre  1969, n. 1164, reca: «Norme sulla produzione e
          sul  commercio  dei materiali di moltiplicazione vegetativa
          della vite».
              - La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca: «Disciplina
          dell'attivita' cementiera».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
          1973, n. 1065, reca: «Regolamento di esecuzione della legge
          5 novembre 1971, n. 1096».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          21 dicembre  1996, n. 697, reca: «Regolamento recante norme
          di  attuazione  della  direttiva  92/34/CEE  relativa  alla
          commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla
          produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          21 dicembre  1996, n. 698, reca: «Regolamento recante norme
          di  attuazione  della  direttiva  92/33/CEE  relativa  alla
          commercializzazione   delle   piantine  di  ortaggi  e  dei
          relativi  materiali  di  moltiplicazione ad eccezione delle
          sementi».
              -  Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   98/56/CE   relativa  alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante ornamentali».