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DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 124

Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. (11G0172)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/2021)
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Testo in vigore dal: 18-8-2011
al: 11-3-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria  2009  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato A; 
  Vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del  15  luglio  2008,
relativa alla commercializzazione delle piantine  di  ortaggi  e  dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; 
  Vista la  legge  20  aprile  1976,  n.  195,  recante  modifiche  e
integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096,  sulla  disciplina
dell'attivita' sementiera; 
  Vista il decreto-legge 22 novembre 2004, n.  279,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2005,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra  le  forme  di
agricoltura transgenica, convenzionale e biologica; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1996,
n. 698, recante regolamento di attuazione della  direttiva  92/33/CEE
relativa alla commercializzazione delle piantine  di  ortaggi  e  dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; 
  Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole  alimentari  e
forestali  in  data  14  aprile  1997,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno  1997,  recante
recepimento delle direttive della  Commissione  n.  93/61/CEE  del  2
luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio, relative alle norme tecniche
sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e  dei  materiali
di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; 
  Visto il decreto legislativo  3  novembre  1998,  n.  414,  recante
disciplina  sanzionatoria   per   le   violazioni   di   disposizioni
comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8  della
legge 24 aprile 1998, n. 128; 
  Visto il decreto legislativo 13  dicembre  2004,  n.  331,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/61/CE  in  materia  di  sementi  e
materiali di moltiplicazione, ed in particolare l'articolo 4; 
  Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole  alimentari  e
forestali in data 18 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 26 giugno 2007, recante modifica  dell'allegato  III  alla
legge 20 aprile 1976, n. 195, degli allegati II e V  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e  dell'allegato
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.  698,
recante recepimento della direttiva 2006/124/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003,  concernente  la  tracciabilita'  e
l'etichettatura  di   organismi   geneticamente   modificati   e   la
tracciabilita'  di  alimenti  e   mangimi   ottenuti   da   organismi
geneticamente modificati, nonche' recante  modifica  della  direttiva
2001/18/CE; 
  Vista  la  direttiva  2001/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente  modificati  e  che  abroga  la  direttiva
90/220/CEE del Consiglio, recepita dal decreto legislativo  8  luglio
2003, n. 224; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  in  data  12  novembre  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010,  recante
determinazione dei requisiti di professionalita'  e  della  dotazione
minima delle attrezzature occorrenti per  l'esercizio  dell'attivita'
di commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  con  il  quale
l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e' stato soppresso  e  i
compiti  e  le  attribuzioni   esercitati   sono   stati   trasferiti
all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti  e  la  nutrizione
(INRAN); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Tenuto conto che la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  non
ha espresso il parere nei termini previsti; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e
delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai fini della
commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di  ortaggi  e
dei materiali di  moltiplicazione  di  ortaggi,  ad  eccezione  delle
sementi, ai generi e alle specie elencati nell'Allegato A ed ai  loro
ibridi, nonche' ai portainnesto e ad altre parti di piante  di  altri
generi o specie e ai loro ibridi se i materiali dei generi  o  specie
elencati nell'allegato o i loro ibridi sono innestati o destinati  ad
essere innestati su di essi. 
  2. Ai  fini  del  presente  decreto  la  direttiva  2008/72/CE  del
Consiglio, del 15  luglio  2008,  relativa  alla  commercializzazione
delle piantine di ortaggi  e  dei  materiali  di  moltiplicazione  di
ortaggi, ad  eccezione  delle  sementi,  e'  di  seguito  denominata:
'direttiva'. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo  1  e  dell'allegato  A  della
          legge 4 giugno  2010,  n.  96,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: 
              Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di  recepimento  indicato  in  ciascuna   delle   direttive
          elencate negli  allegati  A  e  B,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          medesime  direttive.  Per  le  direttive   elencate   negli
          allegati A e B, il cui  termine  di  recepimento  sia  gia'
          scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare i decreti  legislativi  di  attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B, che  non  prevedono  un  termine  di  recepimento,  il
          Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate  nell'  allegato  B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto  dell'  articolo  81,  quarto  comma,
          della  Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere  i   testi,
          corredati   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B,  adottati,  ai  sensi  dell'
          articolo  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome, si applicano alle condizioni  e  secondo
          le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere." 
              "Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa
          alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
          direttiva 69/465/CE (9); 
              2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          alla commercializzazione delle piantine di  ortaggi  e  dei
          materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
          sementi (Versione codificata); 
              2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  concernente  i  requisiti  minimi   di
          formazione per la gente di mare (rifusione); 
              2008/119/CE del Consiglio, del 18  dicembre  2008,  che
          stabilisce le norme minime per la  protezione  dei  vitelli
          (Versione codificata); 
              2008/120/CE del Consiglio, del 18  dicembre  2008,  che
          stabilisce le norme minime  per  la  protezione  dei  suini
          (Versione codificata); 
              2008/124/CE della Commissione, del  18  dicembre  2008,
          che limita la commercializzazione delle sementi  di  talune
          specie di piante foraggere,  oleaginose  e  da  fibra  alle
          sementi  ufficialmente  certificate  "sementi  di  base"  o
          "sementi certificate" (Versione codificata); 
              2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alle disposizioni  ed  alle  norme
          comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni  e  le
          visite  di  controllo  delle  navi  e  per  le   pertinenti
          attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione); 
              2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6 maggio  2009,  sull'impiego  confinato  di  microrganismi
          geneticamente modificati (rifusione); 
              2009/143/CE del Consiglio, del 26  novembre  2009,  che
          modifica la direttiva 2000/29/CE  per  quanto  riguarda  la
          delega dei compiti di analisi di laboratorio; 
              2009/145/CE della Commissione, del  26  novembre  2009,
          che prevede talune deroghe per l'ammissione  di  ecotipi  e
          varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
          localita' e regioni e  minacciati  dall'erosione  genetica,
          nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per
          la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
          la  coltivazione  in  condizioni  particolari  e   per   la
          commercializzazione di sementi di tali ecotipi  e  varieta'
          .": 
              - La direttiva 2008/72/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          1° agosto 2008, n. L 205. 
              - La legge 20 aprile 1976, n. 195, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124. 
              - La legge 25 novembre 1971,  n.  1096,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322. 
              -  Il  decreto-legge  22  novembre  2004,  n.  279,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  2004,  n.
          280. 
              - La legge 28 gennaio 2005, n. 5, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2005, n. 22. 
              - Il decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  214,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24  ottobre  2005,  n.
          248, S.O. 
              - La direttiva 2002/89/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          30 dicembre 2002, n. L 355. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21
          dicembre  1996,  n.  698,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 febbraio 1997, n. 34. 
              - La direttiva 92/33/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          10 giugno 1992, n. L 157. 
              - La direttive 93/61/CEE e  93/62/CEE  sono  pubblicata
          nella G.U.C.E. 7 ottobre 1993, n. 250. 
              - Il decreto legislativo 3  novembre  1998,  n.414,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283 
              - Il testo dell'articolo 8 della legge 24 aprile  1998,
          n.  128  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
          derivanti dalla  appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee-Legge  comunitaria  1995-1997),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 7 maggio  1998,  n.  104,  S.O..,  cosi'
          recita: 
              "Art.  8.  Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie. 
              1. Al fine di assicurare la  piena  integrazione  delle
          norme comunitarie nell'ordinamento nazionale,  il  Governo,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  e'  delegato  ad
          emanare, entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, disposizioni recanti sanzioni  penali
          o amministrative  per  le  violazioni  di  direttive  delle
          Comunita'  europee   attuate   in   via   regolamentare   o
          amministrativa ai sensi della legge 22  febbraio  1994,  n.
          146 , della legge 6 febbraio 1996,  n.  52,  nonche'  della
          presente  legge  e  per  le   violazioni   di   regolamenti
          comunitari vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              2. La delega  e'  esercitata  con  decreti  legislativi
          adottati a norma dell'articolo 14  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei
          ministri, o del Ministro competente  per  il  coordinamento
          delle politiche comunitarie, e del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia; i decreti legislativi si informeranno ai  principi
          e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
          c).". 
              - L'art. 4 del decreto legislativo  13  dicembre  2004,
          n.331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2005,
          n. 27, cosi' recita: 
              "Art. 4. Prove ed analisi sulle piantine di  ortaggi  e
          sui materiali di moltiplicazione di ortaggi,  ad  eccezione
          delle  sementi,  sui  materiali  di  moltiplicazione  delle
          piante da frutto e sulle piante da  frutto  destinate  alla
          produzione di frutti e  sui  materiali  di  moltiplicazione
          delle piante ornamentali. 
              1.   Nell'ambito   dei   controlli    previsti    dalle
          disposizioni  di  attuazione  delle  direttive  comunitarie
          concernenti le  piantine  di  ortaggi  ed  i  materiali  di
          moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle  sementi,  i
          materiali di moltiplicazione delle  piante  da  frutto,  le
          piante da  frutto  destinate  alla  produzione  di  frutti,
          nonche'  i  materiali  di  moltiplicazione   delle   piante
          ornamentali sono effettuate prove ed  analisi  su  campioni
          per verificare la conformita' delle piante e dei  materiali
          di   moltiplicazione   alle   disposizioni   nazionali    e
          comunitarie vigenti anche nel settore fitosanitario. 
              2.   Nell'ambito   dei   controlli    previsti    dalle
          disposizioni  di  attuazione  delle  direttive  comunitarie
          concernenti  le  piantine  di  ortaggi  e  i  materiali  di
          moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle  sementi,  i
          materiali di moltiplicazione delle piante da  frutto  e  le
          piante da  frutto  destinate  alla  produzione  di  frutti,
          nonche'  i  materiali  di  moltiplicazione   delle   piante
          ornamentali  sono  effettuate  le  prove   e   le   analisi
          comparative, stabilite  a  livello  comunitario,  volte  ad
          armonizzare i metodi tecnici di controllo  delle  piante  e
          dei materiali di moltiplicazione ed  a  verificare  che  le
          piante e  i  materiali  di  moltiplicazione  soddisfano  le
          condizioni previste. 
              3. Le prove e le analisi comparative di cui al comma  2
          riguardano il controllo a posteriori di  campioni,  inclusi
          quelli riguardanti lo stato fitosanitario, di  piantine  di
          ortaggi e di materiali di moltiplicazione  di  ortaggi,  di
          materiali di moltiplicazione delle piante da  frutto  e  di
          piante da  frutto  destinate  alla  produzione  di  frutti,
          nonche'  di  materiali  di  moltiplicazione  delle   piante
          ornamentali, immessi sul mercato  a  norma  delle  relative
          disposizioni nazionali  e  comunitarie,  sia  di  carattere
          obbligatorio che facoltativo, e possono includere: 
              a) materiali di moltiplicazione di ortaggi,  di  piante
          da frutto e di  piante  ornamentali,  nonche'  piantine  di
          ortaggi e piante da frutto  destinate  alla  produzione  di
          frutti prodotti in Paesi terzi; 
              b) materiali di moltiplicazione di ortaggi,  di  piante
          da frutto e di  piante  ornamentali,  nonche'  piantine  di
          ortaggi e piante da frutto  destinate  alla  produzione  di
          frutti adatti all'agricoltura biologica; 
              c) materiali di moltiplicazione di ortaggi,  di  piante
          da frutto e di  piante  ornamentali,  nonche'  piantine  di
          ortaggi e piante da frutto  destinate  alla  produzione  di
          frutti commercializzati nel contesto di misure  volte  alla
          conservazione della diversita' genetica.". 
              - La direttiva 2003/61/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          3 luglio 2003, n. L 165. 
              L'allegato  III  alla  legge  20  aprile  1976,   n.195
          (Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre  1971,  n.
          1096,  sulla  disciplina   della   attivita'   sementiera),
          pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  12  maggio  1976,  n.
          124., cosi' recita: 
              "Elenco delle specie di piante orticole  per  le  quali
          l'istituzione dei «Registri di varieta'» e' obbligatoria ai
          sensi dell'articolo 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195 
    

Allium cepa L.

- var. cepa .                                   cipolla,
                                                anche di tipo lungo
                                               (echalion)
- var. aggregatum .                             scalogno
Allium fistulosum L .                           cipolletta
Allium porrum L .                               porro
Allium sativum L .                              aglio
Allium schoenoprasum L .                        erba cipollina
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm                cerfoglio
Apium graveolens L .                            sedano
                                                sedano rapa
Asparagus officinalis L .                       asparago
Beta vulgaris L .                               barbabietola rossa
                                               (compresa la Cheltenham
                                                beet) bietola
                                                da coste
Brassica oleracea L .                           cavolo laciniato
                                                cavolfiore
                                                broccoli asparagi
                                                o a getto
                                                cavolo di Bruxelles
                                                cavolo verza
                                                cavolo cappuccio
                                                bianco
                                                cavolo cappuccio
                                                rosso
                                                cavolo rapa
Brassica rapa L .                               cavolo cinese
                                                rapa
Capsicum annuum L .                             peperoncino rosso
                                                o peperone
Cichorium endivia L .                           indivia riccia
                                                indivia scarola
Cichorium intybus L .                           cicoria tipo Witloof
                                                cicoria di tipo
                                                italiano
                                                o cicoria a
                                                foglia larga
                                                cicoria industriale
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai      cocomero
Cucumis melo L .                                melone
Cucumis sativus L .                             cetriolo cetriolino
Cucurbita maxima Duchesne .                     zucca
Cucurbita pepo L .                              zucchino
Cynara cardunculus L .                          carciofo cardo
Daucus carota L .                               carota carota da foraggio
Foeniculum vulgare Mill .                       finocchio
Lactuca sativa L .                              lattuga
Lycopersicon esculentum Mill .                  pomodoro
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex           prezzemolo
A.W.Hill
Phaseolus coccineus L .                         fagiolo di Spagna
Phaseolus vulgaris L                            fagiolo nano fagiolo
                                                rampicante
Pisum sativum L. (partim)                       pisello a grano
                                                rugoso pisello
                                                rotondo pisello dolce
Raphanus sativus L .                            ravanello
Rheum rhabarbarum L                             rabarbaro
Scorzonera hispanica L .                        scorzonera
Solarium melongena L .                          melanzana
Spinacia oleracea L .                           spinaci
Valerianella locusta (L.) Laterr                valerianella o
                                                lattughella
Viciafaba L. (partim) .                         fava
Zea mays L. (partim) .                          mais dolce popcorn

    
              .". 
              - Il testo  degli  allegati  II  e  V  al  decreto  del
          Presidente    della    Repubblica    8    ottobre     1973,
          n.1065,(Regolamento di esecuzione della legge  25  novembre
          1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e
          del commercio delle sementi.),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95, S.O., cosi' recita: 
              "Gli allegati  sono  stati  sostituiti  con  D.P.R.  18
          gennaio 1984, n. 27 (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.)
          e con D.P.R. 10 giugno 1987, n. 308 (Gazz. Uff.  31  luglio
          1987,  n.  177).  Successivamente  sono  stati   modificati
          dall'allegato  IV  al  D.M.  14  dicembre  1987,  n.   600,
          dall'allegato IV al D.M. 27  aprile  1989  (Gazz.  Uff.  15
          marzo 1990, n. 62), dal D.M. 29 agosto 1990 (Gazz. Uff.  15
          ottobre 1990, n. 241), dal  D.M.  7  giugno  1991,  n.  206
          (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164), dal  D.M.  12  ottobre
          1992 (Gazz. Uff. 10 novembre 1992, n. 265, S.O.), dal  D.M.
          12 ottobre 1992 (Gazz.  Uff.  10  novembre  1992,  n.  265,
          S.O.), dal D.M. 9 luglio 1993 (Gazz. Uff. 30  luglio  1993,
          n. 177), dal D.M. 27 aprile  1994  (Gazz.  Uff.  24  maggio
          1994, n. 119), dal D.P.R. 8 agosto 1994, n. 576 (Gazz. Uff.
          15 ottobre 1994, n. 242), dal D.M. 11 ottobre  1995  (Gazz.
          Uff. 30 ottobre 1995, n. 254),  dal  D.M.  23  agosto  1996
          (Gazz. Uff. 4 settembre 1996, n. 207), dal D.M. 6  novembre
          1996 (Gazz. Uff. 14 novembre 1996, n. 267), dagli  articoli
          da 3 a 7, D.M. 7 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n.
          56), dall'art. 2, D.M. 7 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 8  marzo
          2000, n. 56), dagli articoli da 20 a 23,  D.P.R.  9  maggio
          2001, n. 322 (Gazz. Uff. 9  agosto  2001,  n.  184),  dagli
          articoli 2, 3 e 4, D.M. 12 marzo 2004 (Gazz. Uff. 24  marzo
          2004, n. 70), dagli articoli 1, 2 e 3, D.M. 4  giugno  2004
          (Gazz. Uff. 14 giugno 2004, n. 137) - modificato dal D.M. 6
          dicembre 2004 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2005, n. 4) - dall'art.
          1, D.M. 6 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n.  166),
          entrato in vigore il giorno successivo a quello  della  sua
          pubblicazione, dagli articoli 2 e 3, D.M. 18  giugno  2007,
          dagli articoli 2, 4, 5 e 6,  D.M.  3  novembre  2008  e,  a
          decorrere dal 27 giugno 2010, dagli articoli 3, 4 e 5, D.M.
          15 aprile 2010.". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21
          dicembre  1996,  n.698,  (Regolamento  recante   norme   di
          attuazione  della   direttiva   92/33/CEE   relativa   alla
          commercializzazione  delle  piantine  di  ortaggi   e   dei
          relativi materiali di moltiplicazione  ad  eccezione  delle
          sementi),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   11
          febbraio 1997, n. 34. 
              -   La   direttiva   2006/124/CE,   (Direttiva    della
          Commissione  che  modifica  la  direttiva   92/33/CEE   del
          Consiglio relativa alla commercializzazione delle  piantine
          di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione  di  ortaggi,
          ad eccezione delle sementi, e la direttiva  2002/55/CE  del
          Consiglio relativa alla commercializzazione  delle  sementi
          di ortaggi), e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre  2006,
          n. L 339. 
              - I regolamenti (CE)  n.1829/2003  e  (CE)  n.1830/2003
          sono pubblicati nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268. 
              - La direttiva 2001/18/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          17 aprile 2001, n. L 106. 
              - La direttiva 90/220/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          8 maggio 1990, n. L 117. 
              - Il decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.224,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194,
          S.O. 
              - Il decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. 
              - La legge 30 luglio  2010,  n.  122,  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - Per la direttiva 2008/72/CE, si vedano le  note  alle
          premesse.