stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 gennaio 1985, n. 7

Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-1-1985 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dello articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398 (a), è prorogato, limitatamente alle disposizioni degli articoli 2, ultimo comma (b), 3 (c), 7 (d) e 29 (e) della predetta legge, fino al 30 novembre 1985 per gli imputati di taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 416, 416-bis, 422, 575 e 630 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (f), nonché di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale punibili con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, semprechè non si tratti di persone che hanno commesso il reato prima del compimento del diciottesimo anno di età.
Nel caso in cui i termini massimi di custodia cautelare siano stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma, la libertà provvisoria può essere concessa anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale (g).
NOTE

Note all'art. 1:
(a) Il testo dell'art. 30 della legge n. 398/1984, è il seguente:
"Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.
Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non può comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge".
(b) L'art. 2 della legge n. 398/1984 ha sostituito l'art. 271 c.p.p. (decorrenza della custodia cautelare), il cui ultimo comma è il seguente:
"I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza".
(c) L'art. 3 della legge n. 398/1984 ha sostituito l'art. 272 c.p.p. (durata della custodia cautelare).
(d) Il testo dell'art. 7 della legge n. 398/1984 è il seguente:
"I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato".
(e) Il testo dell'art. 29 della legge n. 398/1984 è il seguente:
"L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato".
(f) Il testo dell'art. 75, primo e terzo comma, della legge n. 685/1975, sugli stupefacenti (tenuto conto dell'aumento delle pene pecuniarie disposto dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689), è il seguente:
"Art. 75 (Associazione per delinquere). - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 400 milioni" (primo comma).
"La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope" (terzo comma).
(g) Il testo del secondo comma dell'art. 277 c.p.p. (facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria), come risultante a seguito della sostituzione della lettera b) operata dall'art. 2 della legge qui pubblicata, è il seguente:
"La libertà provvisoria, tuttavia, non può essere concessa a chi è imputato:
a) di un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo;
b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422, 575, 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, sempre che, quando la violenza o minaccia è commessa con armi, si tratti di armi che rientrino nella previsione dell'articolo 1, primo comma, e dell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110".