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LEGGE 25 gennaio 1985, n. 7

Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-1-1985
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  di sei mesi previsto dal primo comma dello articolo 30
della  legge  28 luglio 1984, n. 398 (a), e' prorogato, limitatamente
alle  disposizioni degli articoli 2, ultimo comma (b), 3 (c), 7 (d) e
29  (e)  della  predetta  legge,  fino  al  30  novembre 1985 per gli
imputati  di  taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli
articoli   416,   416-bis,  422,  575  e  630  del  codice  penale  e
dall'articolo  75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975,
n. 685 (f), nonche' di delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale punibili con l'ergastolo
o  con  la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sempreche'
non  si  tratti  di  persone  che  hanno  commesso il reato prima del
compimento del diciottesimo anno di eta'.
  Nel caso in cui i termini massimi di custodia cautelare siano stati
prorogati  per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma,
la liberta' provvisoria puo' essere concessa anche in deroga a quanto
previsto  dal secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura
penale (g).
          NOTE

          Note all'art. 1:
          (a)  Il  testo  dell'art. 30 della legge n. 398/1984, e' il
          seguente:
            "Per  gli imputati nei cui confronti alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge  sono  gia' stati emessi
          provvedimenti  di  cattura  o di arresto o che, comunque, a
          tale  data  si  trovano  in stato di custodia cautelare, le
          disposizioni  degli  articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29
          si  applicano  sei  mesi  dopo la pubblicazione della legge
          stessa   nella  Gazzetta  Ufficiale  e  fino  a  tale  data
          continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in
          vigore.
            Successivamente,   nei  casi  previsti  dal  primo  comma
          l'applicazione  dei  nuovi  termini  di  custodia cautelare
          opera  a partire dalla fase processuale in corso. La durata
          della  custodia cautelare non puo' comunque superare quella
          massima  prevista  dalle  norme  anteriori  all'entrata  in
          vigore della presente legge".
            (b) L'art. 2 della legge n. 398/1984 ha sostituito l'art.
          271  c.p.p.  (decorrenza  della custodia cautelare), il cui
          ultimo comma e' il seguente:
            "I   termini  di  custodia  cautelare,  ai  soli  effetti
          dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in
          cui l'imputato e', per altro reato, detenuto per esecuzione
          di pena o internato per misura di sicurezza".
            (c) L'art. 3 della legge n. 398/1984 ha sostituito l'art.
          272 c.p.p. (durata della custodia cautelare).
            (d)  Il  testo  dell'art. 7 della legge n. 398/1984 e' il
          seguente:
            "I  termini  previsti  dall'articolo  272  del  codice di
          procedura  penale,  come  modificati  dalla presente legge,
          possono  essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase
          istruttoria,    dal    tribunale    competente   ai   sensi
          dell'articolo  263-ter  del  codice di procedura penale, su
          istanza  motivata  del giudice istruttore, limitatamente ai
          delitti  previsti  dagli  articoli 416-bis e 630 del codice
          penale  e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
          685,  nonche'  per  i  delitti  commessi  per  finalita' di
          terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
            L'istanza   del   giudice  istruttore  e'  comunicata  al
          pubblico ministero e all'imputato".
            (e)  Il  testo dell'art. 29 della legge n. 398/1984 e' il
          seguente:
            "L'articolo  10  del  decreto-legge  15 dicembre 1979, n.
          625,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6
          febbraio 1980, n. 15, e' abrogato".
            (f)  Il  testo  dell'art.  75, primo e terzo comma, della
          legge   n.   685/1975,  sugli  stupefacenti  (tenuto  conto
          dell'aumento  delle  pene pecuniarie disposto dall'art. 113
          della legge 24 novembre 1981, n. 689), e' il seguente:
            "Art.  75  (Associazione  per delinquere). - Quando tre o
          piu'  persone  si  associano  allo scopo di commettere piu'
          delitti  tra  quelli  previsti  dagli articoli 71, 72 e 73,
          coloro   che   promuovono,   costituiscono,  organizzano  o
          finanziano  la associazione sono puniti, per cio' solo, con
          la  reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa
          da lire 100 milioni a lire 400 milioni" (primo comma).
            "La  pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
          dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite
          all'uso  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope"  (terzo
          comma).
            (g)  Il  testo  del  secondo  comma  dell'art. 277 c.p.p.
          (facolta' di concedere e revocare la liberta' provvisoria),
          come  risultante a seguito della sostituzione della lettera
          b)  operata  dall'art.  2 della legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "La  liberta'  provvisoria,  tuttavia,  non  puo'  essere
          concessa a chi e' imputato:
              a)   di   un  delitto  per  cui  e'  prevista  la  pena
          dell'ergastolo;
              b)  di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis,
          primo  e  secondo  comma,  416-bis,  422,  575, 630, primo,
          secondo  e  terzo  comma, del codice penale e dall'articolo
          75,  primo  e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n.
          685;
              c)  di  uno  dei  delitti  previsti dagli articoli 628,
          terzo  comma,  e  629,  secondo  comma,  del codice penale,
          sempre  che,  quando la violenza o minaccia e' commessa con
          armi,  si  tratti  di  armi  che rientrino nella previsione
          dell'articolo  1,  primo  comma, e dell'articolo 2, primo e
          secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110".