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LEGGE 28 luglio 1984, n. 398

Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.

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Testo in vigore dal:  16-8-1984

Art. 7


I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato.