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LEGGE 28 luglio 1984, n. 398

Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.

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Testo in vigore dal:  16-8-1984

Art. 30


Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.
Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non può comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1984

PERTINI CRAXI - MARTINAZZOLI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI