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LEGGE 28 luglio 1984, n. 398

Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.

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Testo in vigore dal:  16-8-1984

Art. 2



L'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 271. - (Decorrenza della custodia cautelare). - La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato è stato fermato o arrestato; si considera in stato di custodia cautelare anche l'imputato sottoposto alla misura dell'arresto domiciliare.
Se l'imputato è in custodia cautelare per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.
Se nei confronti di un imputato sono emessi più provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benchè diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al più grave dei reati contestati.
Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale è conseguita la custodia cautelare o in un distinto procedimento, purché il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorché sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, può essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.
I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dello articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza".