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LEGGE 28 luglio 1984, n. 398

Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.

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Testo in vigore dal:  16-8-1984

Art. 3



L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 272. - (Durata della custodia cautelare). - L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sottoindicati l'ordinanza di rinvio a giudizio non è stata depositata in cancelleria o non è stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non è stato emesso decreto di citazione a giudizio:
1) trenta giorni se per il reato per cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;
2) tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel numero precedente;
3) sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4);
4) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio:
a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;
b) un anno se la legge prevede una pena minore.
Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinchè si proceda con l'istruzione formale.
L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del primo comma;
2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma;
3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma;
4) un anno nei casi di cui al n. 4), lettera b), del primo comma;
5) un anno e sei mesi nei casi di cui al n. 4), lettera a), del primo comma.
L'imputato deve essere altresì scarcerato:
1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del primo comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;
2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al n. 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al n. 4) del primo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;
3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi, ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
La durata complessiva della custodia cautelare non può tuttavia superare, relativamente ai reati indicati nel primo comma:
cinque mesi per quelli di cui al n. 1);
un anno per quelli di cui al n. 2);
due anni per quelli di cui al n. 3);
quattro anni per quelli di cui alla lettera b) del n. 4);
sei anni per quelli di cui alla lettera a) dello stesso numero.
I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentirne la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio.
La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.
Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.
Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare.
Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quante applicabili.
Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura".