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REGIO DECRETO 9 settembre 1941, n. 1023

Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra. (041U1023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/1986)
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Testo in vigore dal:  1-10-1941

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facoltà di provvedere alla riforma della legislazione penale militare;
Visto il R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 303, che approva i testi definitivi del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra;
Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, istituita à termini dell'art. 2 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per l'Africa, italiana e con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

(Ragguaglio di pene)



Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali è stabilita o richiamata la pena del carcere militare, senza indicazione della durata, deve considerarsi per ogni effetto giuridico corrispondente la pena della reclusione militare da due mesi a un anno.

Quando è indicata la durata, la reclusione militare si intende sostituita per eguale periodo di tempo.