REGIO DECRETO 3 giugno 1940, n. 1357

Regolamento, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali. (040U1357)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1940
Testo in vigore dal: 20-10-1940
                              Art. 23. 
 
  I piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge hanno
il fine di stabilire: 
 
  1° le zone di rispetto; 
 
  2° il rapporto fra aree libere  e  aree  fabbricabili  in  ciascuna
delle diverse zone della localita'; 
 
  3° le norme per i diversi tipi di costruzione; 
 
  4° la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati; 
 
  5° le istruzioni per la  scelta  e  la  varia  distribuzione  della
flora. 
 
  La redazione d'un piano territoriale  paesistico  e'  commessa  dal
Ministro alla competente Regia soprintendenza, la  quale  vi  attende
secondo le ricevute direttive, valendosi della  collaborazione  degli
uffici tecnici dei Comuni interessati.