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REGIO DECRETO 3 giugno 1940, n. 1357

Regolamento, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali. (040U1357)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1940
Testo in vigore dal:  20-10-1940

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Ritenuta l'opportunità di un regolamento per l'esecuzione della legge medesima;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Con il decreto Ministeriale di costituzione della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali sono nominati, oltre che il presidente, il Regio soprintendente ai monumenti, competente per circoscrizione, il presidente dell'Ente provinciale per il turismo e i rappresentanti, uno per ciascuna categoria, delle Unioni provinciali dei professionisti e artisti, degli agricoltori e degli industriali.

La scelta del rappresentante degli agricoltori deve cadere su un proprietario, degli industriali su un proprietario di fabbricati.

Vice presidente della Commissione è il Regio soprintendente.