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LEGGE 3 gennaio 1939, n. 1

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decretolegge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione. (039U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  13-1-1939

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge, il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, con le seguenti modificazioni;

All'art. 5 è aggiunto il seguente comma:

«Il limite di età stabilito dal precedente comma è elevato, nei confronti del marito, di un periodo di tempo pari a quello dal medesimo eventualmente trascorso fuori del Regno come volontario o richiamato durante le operazioni belliche in Africa Orientale o come volontario in servizio non isolato all'estero».

All'art. 9 è sostituito il seguente:

«Alla nascita del primo figlio si condona il dieci per cento sulla somma mutuata; a quella del secondo il venti per cento; a quella del terzo il trenta per cento; a quella del quarto la somma residuale.

«In occasione della nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento del prestito. Per il primo figlio non si fa luogo a tale rinvio quando la restituzione risulti già prorogata al diciottesimo mese per la provata gravidanza della moglie entro il quinto mese dal matrimonio.

«Nel caso di parto multiplo vengono accordati tanti condoni quanti sono i figli partoriti, ma non si fa luogo che alla concessione del rinvio di un solo anno.

«Non si fa luogo al condono per i figli nati senza vita e per quelli che risultino deceduti entro cinque giorni dalla nascita.

«Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico, ovvero di figlio nato morto o di figlio deceduto entro cinque giorni dalla nascita, l'ammortamento del prestito si rinvia di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento, a meno che gli interessati già fruiscano della proroga al diciottesimo mese dal matrimonio prevista dall'art. 6».

All'art. 10, dopo il 2° comma, è aggiunto il seguente:

«Le eventuali controversie tra la Provincia e l'Istituto suddetto sui rendiconti delle singole gestioni provinciali saranno decise dal prefetto sentito il Consiglio di prefettura, con provvedimento definitivo».

All'art. 13 è sostituito il seguente:

«I prestiti familiari non sono concessi a coloro che fruiscono di premi di nuzialità a carico dello Stato, di altri Enti pubblici o di aziende private.

«Le inosservanze alle disposizioni del presente decreto e del regolamento che sarà emanato per l'esecuzione di esso, da parte dei mutuatari e dei datori di lavoro tenuti alla ritenuta e al versamento delle quote di ammortamento, saranno punite, ove non costituiscano reati espressamente contemplati da altre leggi, con una ammenda entro il limite massimo di lire cinquecento, indipendentemente dall'obbligo degli inadempienti di rispondere delle somme dovute.

«Per la disciplina delle contravvenzioni di cui al comma precedente, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383, rimanendo sostituito al podestà il preside della Provincia.

«Nel regolamento si potrà stabilire a carico dei mutuatari e dei datori di lavori inadempienti la corresponsione di un interesse in misura non superiore al sei per cento sulle somme indebitamente avute o trattenute e su quelle di cui non si sia fatta la ritenuta o non si sia eseguito il versamento nei termini prescritti. Potrà altresì stabilirsi la decadenza dal termine per la restituzione delle somme mutuate».

All'art. 15 è sostituito il seguente:

«Alla imposta sul celibato, istituita col R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, nella misura specificata nel R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 265, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 1938, gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate dello Stato, esclusi coloro per i quali non si siano ancora verificate le condizioni prescritte dalle disposizioni in vigore per poter contrarre matrimonio».

All'art. 17, la parola: «effettivamente», contenuta nel 5° comma, sub articolo 122, è sostituita dalla parola: «rispettivamente».

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

«Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo.

«Agli insegnanti elementari straordinari è concesso, nel caso di nascita di figli, lo stipendio iniziale di ordinario della rispettiva categoria, fermo il supplemento di servizio attivo di straordinario.
Tale concessione non implica anticipata nomina ad ordinario.

«Ai dipendenti statali che abbiano avuto un figlio durante il periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'aumento periodico è concesso con decorrenza dalla nomina in ruolo.

«Alla attribuzione degli aumenti di cui al presente articolo si fa luogo in base al semplice accertamento della nascita, omesso ogni parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari.
«Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti statali, l'aumento periodico si concede ad uno solo di essi, salva la facoltà di scelta del trattamento più favorevole.

«In occasione di parti multipli si fa luogo alla concessione di un solo aumento periodico indipendentemente dal numero dei figli nati.
«I figli nati morti o deceduti entro cinque giorni dalla nascita non danno diritto alla concessione degli aumenti periodici di cui al presente articolo.

«Nel caso in cui l'aumento periodico per anzianità di servizio, dovuto secondo le disposizioni vigenti, venga a maturare alla stessa data dalla quale decorre l'aumento concesso per la nascita del figlio in applicazione del 1° comma del presente articolo, è concesso anche il successivo aumento periodico di stipendio eventualmente previsto per il grado ricoperto.

«La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate per effetto della concessione di cui ai commi precedenti».

All'art. 23 è aggiunto in fine il seguente comma:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di nomina agli impieghi nelle Amministrazioni statali comprese quelle con ordinamento autonomo, quando i posti da conferire siano riservati ai dipendenti delle Amministrazioni medesime e per l'ammissione a detti concorsi siano stabiliti limiti di età».

Dopo l'art. 24 è inserito il seguente art. 24-bis:

«I periodi minimi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni:

per la promozione dal grado 11° al grado 10° nei ruoli dei personali civili dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, in cui il numero dei posti dei predetti gradi risulti fissato cumulativamente;

per il conferimento della promozione mediante esame di concorso per merito distinto o previo esame di idoneità al grado 8° nei ruoli dei personali civili statali di gruppo A. ed al grado 9° in quelli di gruppo B;

per l'ammissione all'esame di concorso e per la designazione per anzianità congiunta al merito per la promozione al grado 11° nei ruoli statali di gruppo C;

sono ridotti di un anno per i coniugati, o vedovi, aventi un figlio e di due anni per i coniugati, o vedovi, aventi almeno due figli.

«La riduzione di cui al comma precedente è cumulabile con quelle eventualmente spettanti ai sensi di altre disposizioni: fermo peraltro, in ogni caso, il limite di due anni di servizio effettivo, ove trattisi di ruolo di gruppo A, e di quattro anni, ove trattisi di ruolo di gruppo B, fissato dall'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, per la promozione al grado 10° nei predetti ruoli; e fermo altresì il limite di almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo, fissato dagli articoli 9 e 11 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, al 9° di gruppo B ed al grado 11° di gruppo C».

All'art. 29, dopo il 1° comma, è inserito il seguente:

«Analogo trattamento è usato al personale femminile non di ruolo che presta servizio in Colonia».

Al 1° comma dell'art. 31 è sostituito il seguente:

«Le disposizioni di cui all'articolo 29 del presente decreto sono applicabili anche alle insegnanti elementari non di ruolo che si trovino nelle condizioni ivi previste e che prestino servizio presso le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi o, per delega dello Stato, dagli Enti di cultura, nonché presso le Regie scuole coloniali, le Regie scuole italiane all'estero, le scuole parificate e presso quelle degli Istituti per ciechi e sordomuti; e alle insegnanti non di ruolo delle Regie scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio e della Regia scuola di metodo per educatori dei ciechi».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi