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LEGGE 3 gennaio 1939, n. 1

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decretolegge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione. (039U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 13-1-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge, il R.  decreto-legge  21  agosto  1937,  n.
1542, riguardante provvedimenti per  l'incremento  demografico  della
Nazione, con le seguenti modificazioni; 
 
  All'art. 5 e' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Il limite di eta' stabilito dal precedente comma e'  elevato,  nei
confronti del marito, di un  periodo  di  tempo  pari  a  quello  dal
medesimo eventualmente trascorso fuori del Regno  come  volontario  o
richiamato durante le operazioni belliche in Africa Orientale o  come
volontario in servizio non isolato all'estero». 
 
  All'art. 9 e' sostituito il seguente: 
 
  «Alla nascita del primo figlio si condona il dieci per cento  sulla
somma mutuata; a quella del secondo il venti per cento; a quella  del
terzo il trenta per cento; a quella del quarto la somma residuale. 
 
  «In occasione della nascita di ciascun figlio si rinvia di un  anno
l'ammortamento del prestito. Per il primo figlio non si  fa  luogo  a
tale  rinvio  quando  la  restituzione  risulti  gia'  prorogata   al
diciottesimo mese per la provata gravidanza  della  moglie  entro  il
quinto mese dal matrimonio. 
 
  «Nel caso di parto multiplo vengono accordati tanti condoni  quanti
sono i figli partoriti, ma non si fa luogo che alla  concessione  del
rinvio di un solo anno. 
 
  «Non si fa luogo al condono per i  figli  nati  senza  vita  e  per
quelli che risultino deceduti entro cinque giorni dalla nascita. 
 
  «Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico, ovvero di figlio  nato
morto o  di  figlio  deceduto  entro  cinque  giorni  dalla  nascita,
l'ammortamento del prestito si rinvia di sei mesi a  decorrere  dalla
data dell'evento, a meno che gli  interessati  gia'  fruiscano  della
proroga al diciottesimo mese dal matrimonio prevista dall'art. 6». 
 
  All'art. 10, dopo il 2° comma, e' aggiunto il seguente: 
 
  «Le eventuali controversie tra la Provincia e  l'Istituto  suddetto
sui rendiconti delle singole gestioni provinciali saranno decise  dal
prefetto  sentito  il  Consiglio  di  prefettura,  con  provvedimento
definitivo». 
 
  All'art. 13 e' sostituito il seguente: 
 
  «I prestiti familiari non sono concessi a coloro che  fruiscono  di
premi di nuzialita' a carico dello Stato, di altri Enti pubblici o di
aziende private. 
 
  «Le inosservanze alle  disposizioni  del  presente  decreto  e  del
regolamento che sara' emanato per l'esecuzione di esso, da parte  dei
mutuatari e dei datori di lavoro tenuti alla ritenuta e al versamento
delle quote di ammortamento, saranno punite,  ove  non  costituiscano
reati espressamente contemplati da altre leggi, con una ammenda entro
il limite massimo di lire cinquecento, indipendentemente dall'obbligo
degli inadempienti di rispondere delle somme dovute. 
 
  «Per  la  disciplina  delle  contravvenzioni  di   cui   al   comma
precedente, si osservano,  in  quanto  applicabili,  le  norme  degli
articoli 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale
3 marzo 1934-XII, n. 383, rimanendo sostituito al podesta' il preside
della Provincia. 
 
  «Nel regolamento si potra' stabilire a carico dei mutuatari  e  dei
datori di lavori inadempienti la corresponsione di  un  interesse  in
misura non superiore al sei per cento sulle somme indebitamente avute
o trattenute e su quelle di cui non si sia fatta la ritenuta o non si
sia eseguito il versamento nei termini  prescritti.  Potra'  altresi'
stabilirsi la decadenza dal termine per la restituzione  delle  somme
mutuate». 
 
  All'art. 15 e' sostituito il seguente: 
 
  «Alla imposta sul  celibato,  istituita  col  R.  decreto-legge  19
dicembre 1926, n. 2132, nella misura specificata nel R. decreto-legge
6 febbraio 1936, n. 265, sono soggetti, a decorrere  dal  1°  gennaio
1938, gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate  dello  Stato,
esclusi coloro  per  i  quali  non  si  siano  ancora  verificate  le
condizioni  prescritte  dalle  disposizioni  in  vigore   per   poter
contrarre matrimonio». 
 
  All'art. 17, la parola: «effettivamente», contenuta nel  5°  comma,
sub articolo 122, e' sostituita dalla parola: «rispettivamente». 
 
  L'art. 22 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Nei  riguardi  dei  dipendenti  delle   Amministrazioni   statali,
comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio,  paga
o retribuzione, suscettibile, secondo  le  disposizioni  vigenti,  di
aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione  alla  data  di
nascita di un figlio si considera compiuto dal 1°  del  mese  in  cui
avviene la nascita, se questa si verifica entro il  giorno  15  e  in
caso diverso dal 1° del mese successivo. 
 
  «Agli insegnanti elementari straordinari e' concesso, nel  caso  di
nascita di figli, lo stipendio iniziale di ordinario della rispettiva
categoria, fermo il supplemento di servizio attivo di  straordinario.
Tale concessione non implica anticipata nomina ad ordinario. 
 
  «Ai dipendenti statali che  abbiano  avuto  un  figlio  durante  il
periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre  1923,
n. 2395, l'aumento periodico e' concesso con decorrenza dalla  nomina
in ruolo. 
 
  «Alla attribuzione degli aumenti di cui al presente articolo si  fa
luogo in base al semplice accertamento  della  nascita,  omesso  ogni
parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari. 
 
  «Qualora entrambi i coniugi  siano  dipendenti  statali,  l'aumento
periodico si concede ad uno solo di essi, salva la facolta' di scelta
del trattamento piu' favorevole. 
 
  «In occasione di parti multipli si fa luogo alla concessione di  un
solo aumento periodico indipendentemente dal numero dei figli nati. 
 
  «I figli nati morti o deceduti entro cinque  giorni  dalla  nascita
non danno diritto alla concessione degli aumenti periodici di cui  al
presente articolo. 
 
  «Nel caso in cui l'aumento periodico per  anzianita'  di  servizio,
dovuto secondo le disposizioni vigenti, venga a maturare alla  stessa
data dalla quale decorre l'aumento concesso per la nascita del figlio
in applicazione del 1° comma del presente articolo, e' concesso anche
il successivo aumento periodico di stipendio  eventualmente  previsto
per il grado ricoperto. 
 
  «La decorrenza degli aumenti periodici di  stipendio  successivi  e
quella delle promozioni che, ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,
siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato
aumento periodico di stipendio,  paga  o  retribuzione,  non  restano
modificate per effetto della concessione di cui ai commi precedenti». 
 
  All'art. 23 e' aggiunto in fine il seguente comma: 
 
  «Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
concorsi  di  nomina  agli  impieghi  nelle  Amministrazioni  statali
comprese quelle con ordinamento autonomo, quando i posti da conferire
siano riservati ai dipendenti delle Amministrazioni  medesime  e  per
l'ammissione a detti concorsi siano stabiliti limiti di eta'». 
 
  Dopo l'art. 24 e' inserito il seguente art. 24-bis: 
 
  «I  periodi  minimi   di   anzianita'   richiesti   dalle   vigenti
disposizioni: 
 
  per la promozione  dal  grado  11°  al  grado  10°  nei  ruoli  dei
personali civili dei gruppi A e B delle Amministrazioni  statali,  in
cui  il  numero  dei  posti  dei  predetti  gradi   risulti   fissato
cumulativamente; 
 
  per il conferimento della promozione mediante esame di concorso per
merito distinto o previo esame di idoneita' al grado 8° nei ruoli dei
personali civili statali di gruppo A. ed al grado  9°  in  quelli  di
gruppo B; 
 
  per l'ammissione all'esame di concorso e per  la  designazione  per
anzianita' congiunta al merito per la promozione  al  grado  11°  nei
ruoli statali di gruppo C; 
 
  sono ridotti di un anno per i coniugati, o vedovi, aventi un figlio
e di due anni per i coniugati, o vedovi, aventi almeno due figli. 
 
  «La riduzione di cui al comma precedente e' cumulabile  con  quelle
eventualmente  spettanti  ai  sensi  di  altre  disposizioni:   fermo
peraltro, in ogni caso, il limite di due anni di servizio  effettivo,
ove trattisi di ruolo di gruppo A, e di quattro anni, ove trattisi di
ruolo di gruppo B, fissato dall'art. 104 del R. decreto  30  dicembre
1923, n. 3084, per la promozione al grado 10° nei predetti  ruoli;  e
fermo altresi' il limite  di  almeno  due  anni  di  appartenenza  al
proprio ruolo, fissato dagli articoli 9 e 11 del R. decreto 8  maggio
1924, n. 843, e successive estensioni, per le promozioni al grado  8°
di gruppo A, al 9° di gruppo B ed al grado 11° di gruppo C». 
 
  All'art. 29, dopo il 1° comma, e' inserito il seguente: 
 
  «Analogo trattamento e' usato al personale femminile non  di  ruolo
che presta servizio in Colonia». 
 
  Al 1° comma dell'art. 31 e' sostituito il seguente: 
 
  «Le disposizioni di cui all'articolo 29 del presente  decreto  sono
applicabili anche alle insegnanti elementari  non  di  ruolo  che  si
trovino nelle condizioni ivi previste e che prestino servizio  presso
le scuole amministrate dai Regi  provveditorati  agli  studi  o,  per
delega dello Stato, dagli Enti di cultura, nonche'  presso  le  Regie
scuole coloniali, le Regie  scuole  italiane  all'estero,  le  scuole
parificate e presso quelle degli Istituti per ciechi e  sordomuti;  e
alle insegnanti non di ruolo delle Regie scuole magistrali e  annesse
classi del grado preparatorio e della  Regia  scuola  di  metodo  per
educatori dei ciechi». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 3 gennaio 1939-XVII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                 Mussolini - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi