REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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Testo in vigore dal: 16-12-2005
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 128)
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 128. 
 
                       (Art. 129 T. U. 1926). 
 
  I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti  e  le  altre  persone
indicate negli articoli 126 e 127  non  possono  compiere  operazioni
((su cose antiche o usate)) se non con  le  persone  provviste  della
carta di  identita'  o  di  altro  documento  munito  di  fotografia,
proveniente dall'Amministrazione dello Stato.(30) 
 
  Essi devono tenere un registro delle operazioni ((di cui  al  primo
comma))  che  compiono  giornalmente,  in  cui   sono   annotate   le
generalita' di coloro con i quali le operazioni  ((di  cui  al  primo
comma)) stesse sono compiute e le altre  indicazioni  prescritte  dal
regolamento.(30) 
 
  Tale registro deve essere  esibito  agli  ufficiali  ed  agenti  di
pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.(30) 
 
  Le persone, che compiono operazioni ((di cui al primo  comma))  con
gli esercenti sopraindicati, sono  tenute  a  dimostrare  la  propria
identita' nei modi predetti.(30) 
 
  L'esercente, che ha comprato cose preziose, non  puo'  alterarle  o
alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che  si  tratti
di oggetti comprati presso  i  fondachieri  o  i  fabbricanti  ovvero
all'asta pubblica. 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963,  n.
121  (in  G.U.  1ª   s.s.   13/07/1963,   n.   187)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  delle  norme  contenute  nei  primi
quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza,  nella
parte in cui tali norme riguardano  operazioni  su  oggetti  preziosi
nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli  artt.
3 e 41 della Costituzione".