stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 499

Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Provincie. (029U0499)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2021)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  3-5-1929

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I libri fondiari, conservati in vigore in forza dell'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sono regolati dalla legge generale 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95, nel nuovo testo allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della giustizia e degli affari di culto. La detta legge si applicherà anche nei territori annessi con il Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

Sono inoltre conservati in vigore nei territori annessi tutte le altre leggi e regolamenti sui libri fondiari e ferroviari, in quanto compatibili col presente decreto e col nuovo testo della legge 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95.

Nei comuni in cui mancano i libri fondiari rimane temporaneamente in vigore, fino alla istituzione o ricostituzione dei libri stessi, il sistema di archiviazione ora esistente.