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REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 499

Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Provincie. (029U0499)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2021)
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Testo in vigore dal: 3-5-1929
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 4 della legge 26  settembre  1920,  n.  1322,  3
della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e 3 del  R.  decreto-legge  22
febbraio 1924, n. 211, convertito nella  legge  10  luglio  1925,  n.
1512; 
 
  Visto l'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I libri fondiari, conservati in vigore in forza dell'art. 2 del  R.
decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sono regolati dalla legge  generale
25 luglio 1871, B.L.I., n. 95, nel nuovo testo allegato  al  presente
decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal  Ministro  della  giustizia  e
degli affari di culto.  La  detta  legge  si  applichera'  anche  nei
territori annessi con il Regio decreto-legge  22  febbraio  1924,  n.
211. 
 
  Sono inoltre conservati in vigore nei territori  annessi  tutte  le
altre leggi e regolamenti sui libri fondiari e ferroviari, in  quanto
compatibili col presente decreto e col nuovo  testo  della  legge  25
luglio 1871, B.L.I., n. 95. 
 
  Nei comuni in cui mancano i libri fondiari  rimane  temporaneamente
in vigore, fino alla istituzione o ricostituzione dei  libri  stessi,
il sistema di archiviazione ora esistente.