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REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 499

Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Provincie. (029U0499)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2021)
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Testo in vigore dal:  4-7-1998
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Art. 13




Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore. (6)
((7))


Se la successione si è aperta fuori dei territori indicati nell'art. 1, il certificato di eredità deve chiedersi al tribunale in composizione monocratica del luogo, dove si trova la maggior parte dei beni immobili del defunto esistenti nei territori medesimi. (6)
((7))


Ove nell'eredità siano compresi beni immobili, la richiesta del certificato è obbligatoria. (6)
((7))


Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 162, comma 1) che "Negli articoli 13, primo, secondo e terzo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23, primo e secondo comma, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "tribunale in composizione monocratica"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".