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REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 167

Proroga delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, circa il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione. (029U0167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1929.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 luglio 1929, n. 1227 (in G.U. 26/07/1929, n. 173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))